Diga di Genova, stop del Tar: «Aggiudicazione illegittima». Accolto il ricorso del Consorzio Eteria

I giudici: la cordata di Webuild non aveva l’idoneità necessaria per realizzare l’opera

Diga di Genova, stop del Tar: «Aggiudicazione illegittima». Accolto il ricorso del Consorzio Eteria
di Umberto Mancini
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Mercoledì 10 Maggio 2023, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 11 Maggio, 10:46

Annullata l’aggiudicazione dell’appalto per la nuova diga foranea di Genova. È il verdetto clamoroso del Tar Liguria, che ha accolto il ricorso presentato dal Consorzio Eteria che contestava la legittimità del decreto di aggiudicazione dell’appalto al Consorzio Webuild da parte dell’Autorità di sistema portuale. In sintesi, il Tar contesta a Webuild di aver fornito materiale non veritiero ai fini dell’aggiudicazione dell’opera, perché il lavoro più importante ed affine alla diga del Porto di Genova indicato dal gruppo di costruzioni per dimostrare la sua idoneità, non è stato realizzato dalla società indicata nei documenti di gara, «visto che non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild Sidra». Di qui la bocciatura dell’assegnazione.

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IL RISARCIMENTO

Nella sentenza si puntualizza però che trattandosi di un’opera finanziata in parte con fondi del Pnrr, si applica una norma in base alla quale «l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato» e, quindi, per ora i lavori possono procedere. Nondimeno, la sentenza apre la porta a scenari imprevedibili. Se infatti dovesse essere confermata negli altri gradi del giudizio amministrativo - il ricorso è già stato annunciato - l’Autorità portuale dovrebbe pagare un risarcimento molto pesante.

Se poi venisse riconosciuta l’illegittimità della gara, anche la Corte dei Conti potrebbe intervenire ipotizzando l’accusa di danno erariale.

Al Consorzio Webuild i giudici amministrativi contestano in particolare i riferimenti forniti, espressamente richiesti dall’Autorità portuale, su «tre lavori analoghi (alla progettata diga, ndr) svolti nel quinquennio antecedente». Il faro è diretto sull’opera Tuas Terminal Phase 1 Singapore di importo superiore a 1,5 miliardi che, secondo Webuild, sarebbe stato realizzato dalla società Sidra attraverso Dredging International (DEME Group). 

Scrivono i giudici: «Considerato l’importo dei lavori oggetto dell’appalto per la diga del Porto di Genova (928 milioni di euro), è evidente come, a parità di affinità delle lavorazioni», l’opera Tuas Terminal Phase 1 - Singapore è «la più significativa della capacità di realizzare la prestazione richiesta sotto il profilo tecnico».

SENZA REQUISITI

Senonché, la partecipazione all’opera del soggetto che avrebbe svolto la prestazione, vale a dire la società Sidra attraverso Dredging International (DEME Group), «risulta oscura e per nulla perspicua», anzi è «chiara soltanto nel rivelare che il lavoro non è direttamente riferibile, neppure pro quota, alla mandante del R.T.I. Webuild Sidra, e che dunque non può essere ritenuto significativa della sua capacità a realizzare la prestazione (la diga, ndt) sotto il profilo tecnico». Dunque, se «il fondamentale lavoro indicato ai fini della gara - conclude il Tar - non è stato svolto dalla società Sidra, tanto che non è nemmeno iscritto nei suoi bilanci, esso non poteva essere positivamente valutato come obiettivamente significativo delle sue capacità realizzative». «E’ accaduto invece – scrive il Tar – che il collegio degli esperti, nel valutare l’offerta Webuild quanto al criterio dei lavori analoghi, abbia così effettuato le proprie valutazioni: «I tre lavori esposti presentano in tutti casi un alto livello di complessità e un alto grado di affinità con le lavorazioni previste nella precedente procedura. Gli importi dei lavori sono nel primo e nel terzo caso significativamente inferiori, ma nel secondo caso (Tuas Terminal Phase1–Singapore) sono maggiori rispetto all’importo previsto dalla presente procedura». Sicché il Tuas Terminal, nonostante non fosse direttamente riferibile a Sidra, «non soltanto è stato positivamente valutato, ma ha addirittura assunto, nelle valutazioni del collegio di esperti, un’importanza determinante e decisiva, stante la rilevata inferiorità nell’importo degli altri due lavori».

CONFLITTO D’INTERESSI

Dunque, Webuild avrebbe ricevuto l’assegnazione dell’appalto senza averne l’idoneità, in virtù di una valutazione favorevole “particolarmente marcata”. Osserva il Tar: «A prescindere dalla attribuzione di punteggi e dalla formale esistenza di una graduatoria, è indubbio che l’offerta del Consorzio Webuild sia stata ritenuta preferibile senza tuttavia che l’offerta del Consorzio Eteria sia stata ritenuta inadeguata o non conforme alle prescrizioni della lex specialis». Del resto, il caso Tuas Terminal non è il solo che suscita l’impressione di un trattamento preferenziale. Basti pensare al cronoprogramma dei lavori: era decisamente più efficiente quello proposto dal Consorzio Eteria. 

Per non dire infine del fatto che l’iter procedurale è stato caratterizzato dal duplice ruolo svolto da Marco Rettighieri, oggi presidente del cda di Webuild Italia dopo aver ricoperto un ruolo di primo piano a servizio dell’Autorità Portuale con responsabilità nella promozione, programmazione e progettazione degli interventi ricompresi nel Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova.

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