Credito d'imposta per mascherine e disinfettanti: le regole dell'Agenzia delle Entrate

Credito d'imposta per mascherine e disinfettanti: le regole dell'Agenzia delle Entrate
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Martedì 14 Aprile 2020, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 09:35

Credito d'imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta (fino a un massimo di 20 mila euro) per la sanificazione degli ambienti di lavoro in seguito all'emergenza coronavirus da parte di esercenti attività d'impresa e professionisti: con il decreto sulla liquidità per le imprese il beneficio fiscale è stato esteso all'acquisto di dispositivi di protezione individuale come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari.

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E come conferma l'Agenzia delle Entrate nella circolare 9 - uscita nella serata di ieri - si potrà fruire dello sconto fiscale anche per detergenti delle mani e disinfettanti. Tuttavia per la piena operatività del credito d'imposta è richiesto un decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con quello dell'Economia; per questa agevolazione sono disponibili 50 milioni nell'anno 2020.

Il documento delle Entrate chiarisce anche altri aspetti del provvedimento. A proposito della sospensione dei versamenti delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto dovuti per i mesi di aprile e maggio 2020, viene precisato che della misura potranno beneficiare anche le imprese agricole, qualunque sia la loro natura giuridica ed il criterio utilizzato ai fini della determinazione del loro reddito imponibile. In particolare sono comprese quelle che calcolano il loro reddito su base catastale. Inoltre, in attesa dell’operatività del registro del terzo settore, la sospensione riguarda anche gli enti non commerciali, che svolgono attività istituzionali di interesse generale (non in regime d’impresa), anche se svolgono attività commerciale non prevalente.

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Per fruire del beneficio, occorre verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi, secondo le percentuali previste dalla norma, in modo separato, per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Ad esempio, per sospendere i versamenti di aprile, è necessario fare riferimento esclusivamente al fatturato o ai corrispettivi del mese di marzo 2020 e confrontarlo con quello dello stesso mese dell’anno precedente.

Un altro punto del provvedimento dispone un regime agevolato Iva per le le cessione gratuita di farmaci ad uso compasssonevole, ovvero quelli autorizzati solo per altre terapie oppure in via di sperimentazione. Nello specifico è previsto che queste operazioni diano diritto alla detrazione dell’Iva e alla deduzione del costo sostenuto. Le cessioni sono equiparate ai fini IVA alla loro distruzione e non tassabili ai fini delle imposte dirette.
 


 

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