La Sezione delle Autonomie ha, inoltre, precisato che, nel rispetto di questi principi, laddove l'Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall'amministrazione per l'erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purchè individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano. La questione di massima era stata sollevata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), legittimata a richiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie.
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