Ristrutturazioni edilizie: ecco quelle che possono proseguire e quelle che devono restare chiuse causa Covid-19

Ristrutturazioni edilizie: ecco quelle che possono proseguire e quelle che devono restare chiuse causa Covid-19
di Giusy Franzese
6 Minuti di Lettura
Lunedì 30 Marzo 2020, 15:25

Ristrutturazioni edilizie: il lockdown ha fermato anche quelle. I privati cittadini che avevano avviato lavori in casa devono aspettare la fine del blocco. E così anche tutti i condomini che avevano deliberato o già iniziato, approfittando delle agevolazioni del bonus facciata, i lavori di rifacimento delle pareti comuni. Chi aveva già montato le impalcature esterne dovrà tenersele lì inutilizzate ancora per un po’. Chi dentro casa aveva fatto buttare giù una parete per allargare gli spazi o comunque ridisegnarli dovrà tenersi polvere e calcinacci. Almeno fino al tre aprile. Quindici giorno di blocco non sono pochi ma in fin dei conti sopportabili. Ma come fare se invece – come è probabile – il lockdown delle attività non essenziali dovesse essere prorogato? Per molti cittadini privati potrebbe essere un problema tra i problemi: lo è certamente per chi vive in una casa in affitto e, contando sulla fine lavori dell’appartamento da ristrutturare, aveva dato la disdetta; lo è anche per chi, invece, era rimasto in un angolino della casa in ristrutturazione contando su un’esecuzione veloce. Qualche via di uscita ci potrebbe essere. Vediamo quale.

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Con il Dpcm 22 marzo 2020 il governo ha chiuso tutte le attività non essenziali. L’allegato al decreto – anche nella sua versione rivisitata in seguito a confronto con i sindacati – per quanto riguarda i cantieri edili consente di restare aperti alle attività che rientrano nel codice Ateco 42, ovvero i cantieri che interessano le opere pubbliche (costruzione di strade e ferrovie; costruzioni di opere di pubblica utilità; costruzione di altre opere di ingegneria civile , escluse piscine, porticcioli, strutture sportive di qualunque tipo). Stop invece a tutti i cantieri che, riguardano l’edilizia privata. Nell’elenco delle attività che restano aperte, infatti, non c’è il codice Ateco 41 che interessa la "Costruzione di edifici" e, di conseguenza, le sue sottocategorie. In sostanza sono sospese le costruzioni di nuovi edifici residenziali e non residenziali, lo sviluppo di progetti immobiliari, i lavori di demolizione e tutte le attività di preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno. Fermi anche i lavori di completamento e finitura degli edifici, come intonacatura, posa in opera di infissi, arredi e controsoffitti, rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, realizzazione di coperture e altri lavori specializzati di costruzione.

RISTRUTTURAZIONI PRIVATE: ECCEZIONI ALLO STOP
Il decreto in realtà non blocca i lavori di ristrutturazione degli immobili privati, nel caso si tratti di interventi che rientrano nel campo dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento. Pertanto le ristrutturazioni di appartamenti privati che prevedono l'installazione o la manutenzione di queste tipologie di impianto, possono continuare a lavorare.

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IMPIANTI ELETTRICI E IDRAULICI
Se la ristrutturazione dell’appartamento prevede il rifacimento dell’impianto elettrico oppure di quello idraulico (perché magari si stanno spostando cucina e/o bagni) o anche dell’impianto di riscaldamento, i lavori possono continuare. Non è però un passaggio automatico. Bisogna infatti richiedere l’autorizzazione al Prefetto, che valuterà la richiesta e deciderà anche in base alle protezioni di sicurezza individuale che la ditta mette a disposizione dei lavoratori che andranno sul cantiere e che devono essere coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 con le parti sociali (mascherine, distanza di sicurezza, sanificazione dei locali, ecc) poi rinforzato con il protocollo sottoscritto il 25 marzo da tutte le associazioni del settore delle costruzioni (Ance, Anaepa Confartigianato, Claai, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Fiae Casartigiani e Alleanza delle cooperative Produzione e Lavoro -Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi) e dai sindacati di categoria.

  IL PROBLEMA DELLE MATERIE PRIME
Prima di presentare la richiesta al Prefetto (l’Ance sul suo sito mette a disposizione un fac simile di domanda) è bene però controllare se le materie prime per eseguire i lavori sono a disposizione. Molti fornitori rientrano infatti nelle attività che devono restare chiuse per decreto. È il caso ad esempio di quelli che producono colori per tinteggiare le pareti o carta da parati. E anche quelli che vendono mattonelle. Quindi è bene sapere che, anche se si riuscissero a recuperare tubi e fili elettrici, poi comunque le tracce rimarrebbero aperte. A meno che il materiale non era già tutto stato consegnato prima del 22 marzo. Insomma, i lavori rimarrebbero comunque non completi.
LE PENALI
I cantieri che hanno dovuto sospendere i lavori a causa del lockdown non dovranno pagare alcuna penale per ritardata consegna dei lavori, anche se il contratto le prevedeva. Viene sancito il principio secondo cui il rispetto delle misure di contenimento del virus è sempre valutato ai fini dell'esclusione (ai sensi degli articoli 1218 e 1223 c.c.) della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Questo vale sia per i cantieri di edilizia pubblica che privata. Se il cantiere invece prosegue la sua attività senza autorizzazione è soggetto a pesanti sanzioni.

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LE FACCIATE CONDOMINIALI
Il rifacimento delle facciate condominiali non contempla impianti idraulici o elettrici, quindi rientra nello stop senza eccezioni. A meno di cause di estrema urgenza che dovranno essere sottoposte al vaglio del Prefetto. Ci possono essere casi in cui c’è la delibera dell’assemblea condominiale per il via libera ai lavori, ma non c’è ancora la sottoscrizione del contratto con la ditta. In queste situazioni è consigliato posticipare l’affidamento lavori, perché ovviamente non si potrà prevedere un periodo di consegna fin quando non si saprà la durata del lockdown. La ditta, anche se ha sottoscritto il contratto e incassato l’anticipo, potrà sempre comunicare lo stop del cantiere a seguito delle misure di contenimento del virus decise dal governo e invocare la causale Covid-19 come esimente.

  AREE TERREMOTATE
Cosa succede ai cantieri che stavano lavorando per la ricostruzione delle aree terremotate? Erano circa tremila quelli aperti nel cratere sismico del Centro Italia prima del 22 marzo.

Una direttiva del commissario al sisma spiega come comportarsi, contenendo disposizioni per garantire un indirizzo uniforme in materia di sicurezza anti contagio, in linea con il Protocollo del MIT. Per quanto riguarda la sospensione dei lavori in base all’articolo 91 del decreto Cura Italia, la Direttiva ricorda che è esclusa la responsabilità contrattuale per inadempimento quando il debitore dimostri che questo sia stato causato da situazioni sostanzialmente di forza maggiore tra cui: • L’impossibilità di applicare le regole di sicurezza sanitaria sul luogo di lavoro, negli spazi comuni come le mense, o negli alloggi adibiti al pernottamento, e la mancanza di possibili alternative; • L’indisponibilità di materiali, attrezzature e maestranze; la necessità di porre in quarantena i lavoratori nel caso si accertasse la presenza, tra di loro, di qualcuno affetto dal virus. Per quanto riguarda i procedimenti amministrativi e le pratiche burocratiche la Direttiva spiega che alla ricostruzione si applicano tutte le disposizioni dell’articolo 103 del decreto relative ai termini dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio, o iniziati dopo questa data, presso gli Usr, i Comuni, gli altri soggetti attuatori e la struttura commissariale, sospesi fino al 15 aprile. Salvo proroghe.

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