Congedo Covid anche a ore: possibile per i genitori dal 19 luglio

Congedo Covid anche a ore: possibile per i genitori dal 19 luglio
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Mercoledì 22 Luglio 2020, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 09:08

Per i genitori lavoratori del settore privato è prolungata fino al 31 agosto la possibilità di fruire del congedo Covid, retribuito al 50 per cento, per stare con i figli di età fino a 12 anni. Il decreto Rilancio modificato e convertito in legge prevede infatti questa possibilità, per un periodo massimo (continuativo o frazionato) sempre di 30 giorni a partire dal 5 marzo di quest'anno. Come già stabilito in precedenza, i periodi di congedo devono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori lavoratori conviventi. Questa facoltà riguarda oltre che i dipendenti i lavoratori iscritti alla Gestione separata e gli autonomi.

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Ma la conversione del decreto legge ha portato un'altra novità, la possibilità di fruire del congedo anche su base oraria oltre che giornaliera. Una forma di flessibilità che potrebbe essere apprezzata anche in questo periodo estivo. In pratica dal 19 luglio - data di entrata in vigore della legge di conversione - gli interessati potranno assentarsi dal lavoro per frazioni della giornata, sempre nei limiti complessivi indicati dalla legge. Già da ora il sito Inps consente di presentare la domanda per il periodo che arriva al 31 agosto.

In un messaggio appena pubblicato, l'istituto nazionale di previdenzia sociale avverte però che la procedura non è stata ancora aggiornata per la modalità oraria. Dunque chi intende avvalersi di questa opzione lo potrà fare fin d'ora, riservandosi però di presentare la domanda in una fase successiva (con valenza retroattiva fino al 19 luglio) quando l'Inps avrà fornito le relative indicazioni.

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La possibilità di usare i congedi orari era stata introdotta per la prima volta dalla legge di Stabilità per il 2013, che però rimandava ai contratti collettivi la definizione delle modalità di fruizione e dei criteri di calcolo della base oraria. Successivamente il decreto legislativo 80 del 2015, attuativo del cosidetto Jobs Act, aveva fissato una regola generale al di là della contrattazione, stabilendo che il congedo potesse essere fruito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
 

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