La notifica dovrà essere trasmessa alla Banca d'Italia entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata generalmente utilizzato per le comunicazioni con l'unità di Vigilanza competente per la supervisione sull'intermediario e dovrà contenere l'elenco delle attività che gli intermediari intendono continuare a svolgere nel Regno Unito.
Per quanto riguarda, invece, le indicazioni operative per gli istituti britannici operanti in Italia, il decreto legge prevede situazioni differenziate a seconda del tipo di intermediario. Le banche e gli istituti di moneta elettronica operanti nel nostro Paese attraverso una filiale che intendono continuare a operare in Italia devono formalmente notificarlo all'istituto centrale mentre le società di investimento devono farlo alla Consob. Le società britanniche di moneta che operano tramite agenti e le società di asset management devono, invece, cessare le attività alla data del recesso e avranno sei mesi di tempo per chiudere in maniera ordinata le loro attività. Facoltà concessa anche a banche e istituti di moneta elettronici.
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