A chiarirlo una circolare dell'Agenzia delle Entrate del direttore Ernesto Maria Ruffini. Per individuare le strutture presso le quali è possibile utilizzare il bonus, spiega un documento di prassi, occorre fare riferimento ai soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato, svolgono effettivamente le attività previste dalla norma, ovvero, "imprese turistico ricettive", "agriturismi" e "bed and breakfast" ed esercitano quelle ricomprese nella sezione 55 di cui ai codici Ateco.
In particolare, prosegue la circolare delle Entrate, sono inclusi tra tali soggetti anche coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica cd. stagionale. Esclusi, invece, coloro che svolgono un'attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente.
Lo stesso documento chiarisce, inoltre, che il Bonus Vacanze non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall'unico fornitore.
La circolare ricorda, inoltre, che il Bonus Vacanze è utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale da parte di imprese turistiche e ricettive, nonché di bed & breakfast, dal primo luglio al 31 dicembre 2020. Pertanto, il documento chiarisce che l'agevolazione spetta esclusivamente in relazione a soggiorni in relazione ai quali almeno un giorno ricada in questo periodo di riferimento e spetta in relazione ad un unico soggiorno.
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