Bonus edilizi, ecco quelli che restano nel biennio 2023-2024

Bonus edilizi, ecco quelli che restano nel biennio 2023-2024
di Giusy Franzese
6 Minuti di Lettura
Sabato 22 Ottobre 2022, 08:36 - Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 17:36

A partire dal prossimo gennaio, salvo nuove norme varate con la nuova legge di bilancio da varare entro fine anno,  cambiano i bonus edilizi. Alcuni, come il superbonus 110% per le villette unifamiliare, scompariranno. Altri, come la detrazione al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche, saranno ridotti (nel caso specifico al 50%). Altri ancora come i bonus edilizi per ristrutturazione resteranno per ulteriori due anni fino a tutto il 2024. Vediamoli.

Ristrutturazioni

La scorsa Legge di Bilancio ha previsto una proroga pluriennale per i bonus edilizi, e tra questi vi rientra anche la detrazione fiscale del 50 per cento per le ristrutturazioni. Il bonus ristrutturazione del 50 per cento è quindi garantito anche per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino alla fine del 2024. Per lo stesso periodo sono prorogate anche le opzioni relative alla cessione del credito e allo sconto in fattura.

L’importo

La percentuale di detrazione è pari al 50 per cento e il limite di spesa ammesso al beneficio è pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e va suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi. Salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2025 la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Beneficiari

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

Ovvero: proprietari o nudi proprietari; titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari dell’immobile; soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori); imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado); il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il componente dell’unione civile; il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Quali lavori

Rientrano nell'agevolazione del 50% i lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e, per le parti comuni degli edifici, manutenzione ordinaria. La detrazione vale anche per la realizzazione di box auto, l’installazione di impianti fotovoltaici, gli interventi per la prevenzione di atti illeciti come l’installazione di porte blindate, grate a finestre o videocamere. E per gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Quali immobili

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

Esempi di manutenzione straordinaria:

• installazione di ascensori e scale di sicurezza

• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici

• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso

• rifacimento di scale e rampe

• interventi finalizzati al risparmio energetico

• recinzione dell’area privata

• costruzione di scale interne.

Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:

• interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado

• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti

• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Esempi di ristrutturazione edilizia:

• demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell’immobile preesistente • modifica della facciata

• realizzazione di una mansarda o di un balcone

• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda

• apertura di nuove porte e finestre

• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.

Esempi di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi:

• rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici

• apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione

• porte blindate o rinforzate

• apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini

• installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti

• apposizione di saracinesche

• tapparelle metalliche con bloccaggi

• vetri antisfondamento

• casseforti a muro

• fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati

• apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Altre spese ammesse all’agevolazione

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile portare in detrazione anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del Dm n. 37/2008 - ex legge n. 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge n. 1083/71); le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le comunicazioni di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione dei lavori e agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Non si possono invece detrarre le spese di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.

Barriere architettoniche

Fino al 31 dicembre 2022 per l’eliminazione delle barriere architettoniche l’agevolazione è pari al 75% della spesa sostenuta.

Poi la percentuale scenderà al 50%. Tra i lavori suddetti ci sono gli ascensori e i montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione). Rientra nella categoria la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La detrazione compete unicamente per le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili, mentre non spetta per le spese sostenute in relazione al semplice acquisto di strumenti, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna. Pertanto - spiega la guida delle Agenzia delle Entrate, pubblicata questo mese di ottobre - «non rientrano nell’agevolazione i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer, le tastiere espanse. Tali beni, tuttavia, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali, a determinate condizioni, è prevista la detrazione Irpef del 19%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA