Prestiti garantiti, arriva l'ok Ue: al via le richieste fino a 30.000 euro e per 10 anni. Ecco come fare e dove trovare il nuovo modulo

Sportello bancario in tempo di Covid: le richieste di prestito possono essere inviate via email
di Roberta Amoruso
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Mercoledì 17 Giugno 2020, 13:29 - Ultimo aggiornamento: 22:54

Dopo 12 giorni dall'entrata in vigore delle novità sui prestiti garantiti previste dalla conversione in legge del Decreto Liquidità arriva anche il via libera della Commissione Ue. Un passaggio annunciato dal Mediocredito Centrale: le misure si applicano alle richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate a partire dal 19 giugno 2020. Sul sito dello stesso Fondo di Garanzia sono indicate le procedure da seguire  e da applicare a partire da venerdì, 19 giugno.  La garanzia concessa automaticamente dal Fondo con copertura al 100% si può dunque richiedere per un importo massimo del finanziamento che può arrivare a 30mila euro rispetto ai precedenti 25mila. Mentre la durata massima dei prestiti raggiungerà 10 anni, rispetto ai 6 precedenti. Tra le novità anche l'autocertificazine da allgare alle richieste per accellerare, si spera, le pratiche.

ECCO DOVE TROVARE I MODULI

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Nel dettaglio, imprese e professionisti che vogliono ottenere la garanzia del Fondo, spiega Mcc, devono rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda. Quando l’intermediario finanziario presenta la richiesta di garanzia al Fondo il soggetto beneficiario riceve un’e-mail di avviso. Ecco tutte le novità.

Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro l'intervento del Fondo copre il 100% dei finanziamenti con durata massima di 10 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. E’ stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle PMI e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione, nonché enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che esercitano l’attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento.

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La garanzia è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato (Allegato 4 bis ex Legge di Conversione). Attenzione, l’allegato 4 bis ex Legge di Conversione deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.

Inoltre, l'approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili, le imprese fino a 499 dipendenti (la precedente soglia era 249), e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.

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La garanzia copre tutti i finanziamenti al 90% per cento fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario (il precedente limite era di 2,5 milioni). L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. Per importi fino a 800.000 euro, si può aggiungere la garanzia di un confidi, fino a coprire 100% del finanziamento.

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La legge di conversione ha introdotto anche la copertura al 100% per le operazioni al di fuori del punto 3.2 Quadro temporaneo che si può ottenere sommando garanzia del Fondo e garanzia concessa dal confidi su fondi propri. 
La garanzia può essere rilasciata anche su operazioni già erogate. Questa possibilità, però, vale solo se l’erogazione è stata effettuata non più di 3 mesi prima della richiesta al Fondo e, comunque, non prima del 31 gennaio 2020. Se la banca sospende le rate (o la sola quota capitale) di un finanziamento già garantito la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente. Attenzione, avverte il Fondo,  la sospensione deve essere accordata prima dalla banca e solo successivamente la stessa può fare richiesta di prolungamento della garanzia. 

IL MODULO E LE ISTRUZIONI
Le istruzioni per fare le nuove richieste erano state anticipate dalla circolare dell’8 giugno del Mediocredito centrale.

Il fondo garanzia ha, quindi, pubblicato sul proprio sito istituzionale il nuovo modello “Allegato 4 bis”, insieme al modulo “Integrazione Allegato 4 bis” al fine di integrare le informazioni contenute nella precedente versione della domanda per ottenere il finanziamento.


Nel dettaglio i soggetti richiedenti dovranno acquisire il novellato allegato 4-bis dal soggetto beneficiario finale per la presentazione delle richieste di garanzia diretta e di riassicurazione/controgaranzia.

Il modello dovrà essere compilato e sottoscritto dal soggetto beneficiario finale (PMI; persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni; studio professionale/associazione professionale/società tra professionisti; enti del terzo settore) e dallo stesso, inviato al soggetto richiedente la garanzia del Fondo (Banca, Intermediario Finanziario, Confidi), anche mediante indirizzo di posta elettronica non certificata, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore stesso.

Se il soggetto richiedente abbia già acquisito la versione precedente dell’Allegato 4bis, potrà agire secondo la seguente procedura:

se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, si potrà procedere alla presentazione della richiesta di garanzia;
se le informazioni contenute nel predetto allegato 4bis non consentono al soggetto beneficiario finale di ricevere il finanziamento richiesto, si dovrà ricevere da quest’ultimo l’integrazione della richiesta di agevolazione, l’Annex “Integrazione Allegato 4bis”.

COSA DEVE FARE CHI HA GIÀ INOLTRTO LA VECCHIA RICHIESTA?

È l'Abi a spiegare in una nuova circolare inviata alle banche come orientarsi di fronte all'arrivo di richieste di integrazione del prestito o di estensione dei tempi di rimborso da parte di chi ha già avviato la pratica.

In particolare, si legge in una nota dell'associazione bancaria, per i finanziamenti che sono già ammessi all'intervento del Fondo, ma non ancora erogati dalla banca, a seguito dell'adeguamento alle nuove condizioni (cioè l'allungamento fino a 10 anni e/o l'aumento fino a 30.000 euro), deve essere inviata al Gestore del Fondo una semplice richiesta di conferma della garanzia già concessa.
Discorso diverso se il finanziamento è già stato erogato. Per i finanziamenti che sono già ammessi all'intervento del Fondo e già erogati dalla banca: qualora l'adeguamento alle nuove condizioni (cioèl'allungamento fino a 10 anni e/o l'aumento fino a 30.000 euro) sia effettuato tramite l'erogazione al soggetto beneficiario finale di un nuovo finanziamento con contestuale estinzione del precedente minor finanziamento garantito ovvero attraverso la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, nel caso del solo allungamento del prestito fino a 10 anni, deve essere inviata al Gestore del Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa, senza necessità di chiedere una nuova garanzia.
La procedura si complica se invece si vuole chiedere un importo più alto. Di fatto v avviata una nuova pratica. Un affare non da poco visto che al 15 giugno erano state presentate al Fondo di garanzia dell Pmi 567 mila richieste fino a 25 mila euro (11,4 miliardi) pre prestiti presumibilmente già erogati e che i 3/4 potrebbero rifare domanda secondo le stime di Bankitalia. (oltre 420.000 finora).
Qualora, spiega l'Abi, l'adeguamento alle nuove condizioni sia effettuato tramite l'erogazione al soggetto beneficiario finale di un importo aggiuntivo (cioè fino a 30.000 euro) attraverso la stipula di un contratto di finanziamento distinto dal precedente e la predisposizione di un piano d'ammortamento separato, deve essere inviata al Gestore del Fondo una nuova richiesta di ammissione alla garanzia riferita al relativo al nuovo contratto di finanziamento, utilizzando l'apposito modulo di autodichiarazione.

Anche nei finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia pmi assume particolare importanza la nuova normativa sull'autocertificazione, rilasciata dall'impresa richiedente il finanziamento, che prevede esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.




 

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