Cambiali e assegni: pagamenti rinviati per il Covid. Proroga di concordati e ristrutturazioni

Cambiali e assegni: pagamenti rinviati per il Covid. Proroga di concordati e ristrutturazioni
di Rosario Dimito
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Giovedì 9 Aprile 2020, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 14:03
ROMA Sospensione dei termini di scadenza di assegni, vaglia e cambiali. Nel decreto Liquidità il governo ha anche ritagliato uno spazio alle norme concorsuali finalizzate ad alleggerire la pressione sui debitori (società e privati) che, a causa della stasi per il Covid-19, si trovano in una situazione di indigenza e quindi nell'impossibilità di far fronte agli impegni.
Così nell'ambito del differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, l'articolo 12 stabilisce il congelamento dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto. Nel congelamento ricade ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.

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Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario: ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del soggetto traente l'assegno: tuttavia, nell'ipotesi di difetto della provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno.
In questo contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è perciò sospeso.

Nel decreto si stabilisce l'improcedibilità delle richieste e dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Di pari passo sono prorogati ex lege di sei mesi i termini per l'esecuzione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, che scadono tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2021 (con ciò determinando un riscadenzamento degli obblighi di pagamento).

Riguardo i procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione pendenti sempre al 23 febbraio, si consente al debitore di presentare, sino all'udienza di omologa, la richiesta di un nuovo termine - non superiore a 90 giorni - finalizzato alla presentazione di nuovi piano e proposta concordataria o di un nuovo accordo di ristrutturazione. Sempre in relazione all'omologa di concordati e ristrutturazioni pendenti al 23 febbraio, si permette al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati: in queste casistiche dovrebbero rientrare i casi Astaldi, Seci, Pasta Zara, Ferrarini, Trevi e Chateau d'Ax.
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