Agcom definisce Linee guida per accesso fibra nei condomini

Agcom definisce Linee guida per accesso fibra nei condomini
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Giovedì 23 Settembre 2021, 20:30
(Teleborsa) - Il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AgCom), nella seduta odierna, ha approvato all'unanimità le Linee Guida in materia di accesso e realizzazione di reti in fibra ottica nei condomini.

"Il provvedimento adottato quest'oggi rappresenta un importante passo in avanti nella direzione della piena e rapida infrastrutturazione del Paese in linea con gli obiettivi di connettività e trasformazione digitale", ha dichiarato il presidente dell'Agcom Giacomo Lasorella.

Le Linee Guida affrontano innanzitutto gli aspetti normativi e ricordano che "lo sviluppo della rete in fibra ottica comporta, per poter raggiungere la terminazione nella sede del cliente, diverse tipologie di intervento nella proprietà privata, con passaggio e appoggio di fili, cavi, tubature, elementi di rete, supporti. In caso non sia già presente un impianto in fibra ottica nell'edificio, che rispetti la normativa di settore, agli interventi fatti nelle aree esterne all'immobile si aggiunge la necessità di accesso alle parti comuni dell'edificio e all'infrastruttura fisica - nelle sue porzioni verticali e orizzontali - per il passaggio dei cavi in fibra ottica".

L'articolo 1 fornisce indicazioni agli operatori per il corretto svolgimento delle attività di sviluppo della rete in fibra ottica, evitando duplicazioni di impianti (impianto multiservizio) e rendendo accessibile l'infrastruttura ad altri operatori. L'articolo 2 illustra le condotte da tenere in fase di richiesta di accesso alla proprietà e alle infrastrutture fisiche esistenti per facilitare l'interazione tra operatore e condominio (tempistiche sopralluogo, partecipazione condominio nella fase della predisposizione del progetto). L'articolo 3 dà delle indicazioni sulle modalità e i livelli di prezzo per l'accesso all'impianto multiservizio, laddove già realizzato nell'edificio (diritti d'uso pluriennali). L'articolo 4, infine, indica come l'Autorità si orienterà nella risoluzione di eventuali controversie tra le parti nel caso di mancato accordo relativo alle previsioni contenute nelle Linee Guida.

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