È una procedura che si ripete ad ogni fine anno: il conguaglio serve ad allineare il prelievo effettuato mese per mese dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente previdenziale per i pensionati) con la situazione più definitiva che viene verificata a dicembre. Nel caso in cui l’importo complessivo risulti inferiore al dovuto scatterà una trattenuta, se l’esito è di segno opposto ci sarà invece un rimborso. La differenza dipende spesso da elementi di cui il sostituto non è a conoscenza, al di là della retribuzione (o pensione) erogata: ad esempio altri redditi, compresi quelli che possono derivare da precedenti rapporti di lavoro, oppure detrazioni particolari a cui il contribuente ha diritto. Può essere quindi interesse di quest’ultimo comunicare per tempo le tutte informazioni, ad esempio per evitare che gli altri redditi percepiti facciano scattare a fine anno maggiori trattenute. Di regola il datore di lavoro o l’ente previdenziale ai fini del calcolo dell’imposta tengono conto mese per mese, oltre che delle somme da loro erogate, delle detrazioni familiari che spettano al dipendente, quando questo ha provveduto a comunicare la presenza di figli o ad esempio di un coniuge a carico.
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I TEMPI
Il conguaglio avviene con la retribuzione di dicembre, che per legge deve essere percepita entro il 12 gennaio dell’anno successivo.
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