Fiat, legittima nostra situazione fiscale in Lussemburgo

Fiat, legittima nostra situazione fiscale in Lussemburgo
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Giovedì 2 Ottobre 2014, 09:04 - Ultimo aggiornamento: 3 Ottobre, 11:13
Fiat resta convinta della legittimit del processo di tax ruling relativo a Fiat Finance and Trade in Lussemburgo e in ogni caso ritiene che “il potenziale impatto finanziario del caso sul gruppo non sia signifcativo”. Lo precisa il Lingotto dopo la pubblicazione del testo della decisione con cui la Commissione europea ha aperto un'indagine sul tax ruling concesso a Fiat Trade dal fisco del Lussemburgo nel 2012.



Fiat rileva che l'UE ha preso la sua decisione sull'assunto che il ruling ricevuto da Fiat possa risultare in un trattamento fiscale dei redditi di Fiat Finance and Trade in presunta violazione delle norme europee in materia di aiuto di Stato. Il Lingotto ricorda che Fiat Trade and Finance “svolge attività di tesoreria e finanziamento per le attività operative del gruppo in Europa. La società non ha mai chiesto qualsivoglia esenzione o facilitazione fiscale in connessione con il ruling, il cui solo scopo e' chiarire le regole di transfer pricing da applicare nelle attività di finanziamento all'interno del gruppo”. Il periodo sotto esame è limitato agli anni 2012 e 2013. Il gruppo tuttavia precisa che “qualsiasi potenziale della base imponibile di Fiat Trade non sarebbe significativo rispetto ai risultati consuntivati dal gruppo e per di più comporterebbe variazioni di segno opposto in altre giurisdizioni fiscali, che dovrebbero essere concordate tra le autorità fiscali lussemburghesi e le autorità fiscali degli altri paesi europei interessati dai rapporti di finanziamento intra-gruppo”. Fiat rileva, inoltre, che l'aliquota fiscale in Lussemburgo è simile a quella di altri sistemi fiscali europei e che nel periodo sotto esame il Gruppo ha registrato nell'ambito delle sue attività europee significative perdite fiscalmente rilevanti. La casa automobilistica “continua a ritenere che qualsivoglia esame della questione da parte delle Autorità non potrà che condurre alla conferma della legittimità del tax ruling a suo tempo emesso”.



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