Tim, il controllo da parte di Vivendi e l'applicazione della golden power

di Francesco Sciaudone*
3 Minuti di Lettura
Giovedì 3 Agosto 2017, 13:33
Siamo evidentemente alla prima rilevante applicazione del complesso e articolato set di disposizioni che genericamente vengono identificate come regime della Golden Power. Si tratta, vale ricordarlo, di un regime introdotto in Italia dopo una lunga e complessa procedura di infrazione della Commissione europea, che aveva riguardato il vecchio della cd. Golden Share. Di recente il regime italiano è stato applicato alla quotazione di Avio, così come verrà applicato all'acquisizione di Mc Link da parte di F2I, via Infracom.

La questione del giorno è - come noto - l'acquisizione del controllo (di fatto) su TIM e da ultimo la presa d'atto dell'assoggettamento alla direzione e coordinamento di TIM da parte di Vivendi SA, che sono stati considerati eventi rilevanti ai sensi dell'articolo 2 del DL 21/2012. Si tratta di una vicenda ex se rilevante per la Golden Power, sembra infatti difficile negare che ci sia stata una modifica dell'assetto di controllo su TIM, peraltro notificato da Vivendi alla Commissione europea, nel contesto del regime di controllo delle operazioni di concentrazioni, che non aveva certo bisogno della ben nota iniziativa francese su STX per assumere rilievo. Così come certo è che diversi asset di TIM rientrino nel campo di applicazione oggettivo della Golden Power.

E' in tale contesto che con il comunicato stampa del MISE si dà atto che è stata sollecitata la verifica da parte della competente struttura della Presidenza del Consiglio della (eventuale) omessa notifica che avrebbe dovuto essere effettuata ai sensi del citato art. 2.

Lo si ricorda, con la notifica e' fornita al Governo una informativa completa sulla delibera, atto o operazione in modo da consentire l'eventuale tempestivo esercizio del potere di veto.

Entro quindici giorni dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Le richieste di informazioni successive alla prima non sospendono i termini.

Fino alla notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti perche' il Presidente del Consiglio eserciti l'eventuale veto e' sospesa l'efficacia della delibera, dell'atto o dell'operazione rilevante.

Decorsi i termini previsti l'operazione puo' essere comunque effettuata. Il potere di veto (di cui al comma 3 del citato DL) e' espresso nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi pubblici. Le delibere o gli atti o le operazioni (adottati o attuati) in violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore.

Per l'omessa notifica e' prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.

Evidentemente, le implicazioni giuridiche (sospensione/nullità) e i 'numeri' sono molto importanti, così come gli interessi strategici e industriali in gioco. Prima ancora di valutare se e come possono essere garantiti e tutelati gli interessi in gioco, si sarebbe dovuto riflettere ed agire sul l'importanza di osservare i procedimenti introdotti in materia. In tal senso, forse, sia consentito osservarlo, considerata la natura sensibile dell'operazione le società ben avrebbero potuto svolgere una verifica in sede di prenotifica, piuttosto che esporsi (ed esporre gli azionisti) al rischio di omessa notifica, così come forse a livello di autorità competenti si poteva agire prima, a valle cioè della stessa notifica fatta a BRUXELLES per l'acquisizione del controllo di fatto di TIM, per richiamare tutti al rispetto del regime della Golden Power che ha valore se osservato in modo preventivo (si pensi ad esempio alla disponibilità di informazioni sensibili) rispetto alla tutela degli interessi in gioco.
                                                               

*Managing Partner Grimaldi Studio legale
© RIPRODUZIONE RISERVATA