Ma cosa succede se invece questa possibilità non è prevista dal contratto? «Se l'impossibilità di raggiungere il posto di lavoro è comunque oggettiva - chiarisce ancora De Luca - allora l'assenza può comunque essere giustificata e quindi anche se non viene retribuita non fa scattare un provvedimento disciplinare. Naturalmente per il dipendente c'è anche l'opzione discrezionale di ricorrere alle ferie». Nel 2012, a seguito di un'altra ondata di neve e maltempo in molte zone d'Italia il ministero del Lavoro rispondendo ad un interpello da parte di un sindacato ribadì questa impostazione, facendo però una distinzione specifica tra lavoro pubblico e lavoro privato. Nel primo caso ci può essere l'impedimento del lavoratore può risultare in modo automatico da un eventuale provvedimento di chiusura degli uffici pubblici: è il caso ad esempio di insegnanti e altri dipendenti delle scuole. L'obbligo di retribuzione in questa circostanza non è in discussione. L'azienda privata invece non è obbligata a chiudere anche in presenza di disposizioni che - ad esempio - vietino la circolazione ai mezzi sprovvisti di catene: ecco allora che è il lavoratore a dover motivare la propria assenza, per fruire dei congedi se disponibili.
Infine c'è un'ulteriore possibilità che in queste ore è stata adottata da alcune aziende con procedure organizzative più avanzate: permettere ai propri dipendenti di lavorare da casa, avvertendoli per tempo. Il che per inciso può risolvere almeno in parte anche il problema dei genitori-lavoratori che improvvisamente si ritrovano i figli a casa per la chiusura delle scuole.
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