Incarichi dirigenziali all'Agenzia delle entrate

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Sabato 30 Novembre 2013, 12:22 - Ultimo aggiornamento: 12:25
Il Consiglio di Stato il 18 novembre 2013 ha pronunciato la sentenza n.5451 in relazione alle sentenze n.260/ n.6884 e n. 7636/2011 rese dal Tar/Lazio ed aventi ad oggetto il contenzioso nascente dalle modalità con cui l’Agenzia delle Entrate procede al conferimento degli incarichi dirigenziali. In sostanza il giudice amministrativo di prime cure, annullando la delibera del Comitato di Gestione con cui l’Agenzia delle Entrate ha sostituito l’art.24 del Regolamento di Amministrazione, ha stabilito che il conferimento degli incarichi dirigenziali non può discostarsi dalle fonti normative che regolano l’accesso alla dirigenza pubblica.



L’Agenzia delle Entrate chiese ed ottenne la sospensiva della esecutività del deliberato del TAR/Lazio e produsse quindi ricorso al Consiglio di Stato nel merito. Nell’instaurando giudizio intervennero una pluralità di soggetti interessati alla vicenda. Nelle more che il Consiglio di Stato rendesse il proprio giudicato,è intervenuta la legge n.44/2012,di conversione del D.L. 2.3.2012 n.16(Semplificazioni tributarie), che all’art.8 c.24 autorizza l’Agenzia delle Entrate ad indire nuove procedure concorsuali da espletare entro il 31.12.2013,ma fa salvi gli incarichi già affidati e cioè quelli, per così dire, < fuori legge >. Ed è su tale amena novella che il Consiglio di Stato ha appuntato la propria attenzione,rilevando un possibile profilo di incostituzionalità della norma e rimettendo quindi la questione dinanzi al Giudice delle leggi. Il giudicato del Consiglio di Stato, pur ricco di dottrina amministrativa, è pertanto interlocutorio, ma chiude sui motivi del ricorso interposto dall’Agenzia delle Entrate,motivi per la verità incentrati su questioni diverse e distanti dall’oggetto precipuo della vertenza. D’altra parte non era facile contrastare il

giudicato del TAR che impone il rispetto di norme cogenti.



Non a caso il legislatore, evidentemente accortosi che il portato del precitato art.8 c.24 della legge

44/2012 non solo opera in sanatoria del pregresso, ma neppure elimina la prosecuzione dell’abuso, si è

prontamente corretto,finalmente stabilendo, con la legge 125/2013,di conversione del dl 101/2013-art.4, che sono nulli i contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione e determinano responsabilità per danno erariale.



Non siamo al nastro di partenza, ma non può dirsi che il traguardo sia vicino, e soprattutto viene da considerare che allo stato delle cose c’è uno spazio di tempo in cui si annidano preoccupanti criticità. Vero è che ora non è più possibile affidare incarichi dirigenziali col metodo fin qui usato,stante il divieto posto dalla legge 125, ma non passa inosservata la circostanza che di < non dirigenti > che operano da dirigenti l’A.F. ne ha parecchi, e da essi, giornalmente,promanano atti interni ufficiali,e soprattutto atti a proiezione esterna che sono nulli,e la nullità è per definizione vizio insanabile. C’è da dire però che, in base al principio della successione delle

leggi nel tempo,e almeno fino alla pronuncia da parte della Corte Costituzionale,gli incarichi pregressi e fatti salvi dall’art.8 c.24 della legge 44/2012 non dovrebbero dar luogo alle conseguenze previste dall’art.4 della legge 125/2013. In ogni caso,e considerato che non è prevedibile in dies il responso della Consulta, servirebbe quanto meno un chiarimento ministeriale.



Non può farsi a meno – infine - di formulare l’auspicio che l’A.F. profonda ogni impegno per definire al meglio la posizione di quei soggetti che pur non avendone lo status giuridico svolgono comunque compiti gravosi in un quotidiano insidiato da pressanti difficoltà operative e senza alcuna prospettiva di riconoscimento del lavoro svolto con impegno ed abnegazione. Ecco perché un gesto premiale sarebbe per l’A.F. non una mercede, ma un atto di giustizia.



Pietro Paolo Boiano

Vice segretario generale Dirstat