Forest bathing, guida ambientale sanzionata con mille euro. Il giudice di pace: via la multa

Guida ambientale sanzionata con mille euro. Il giudice di pace: via la multa
di Teodora Poeta
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Martedì 27 Aprile 2021, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 08:56

Si è ritrovato con una sanzione da circa mille euro al termine di un “forest bathing” nel Comune di Castelli in provincia di Teramo (un bagno nella natura contro ansia, stress e stanchezza) solo perché è una guida ambientale escursionistica e non una guida alpina o di media montagna. Ma a dargli ragione è arrivata una recente sentenza del giudice di pace di Teramo Simona Biondi Ciutti, al quale ha fatto ricorso, che riconosce, in linea con quanto già sancito dalla Corte Costituzionale, che quel giorno la guida ambientale si trovava «in un terreno su cui poteva agire liberamente».

A multarlo sono stati i carabinieri forestati i quali contestavano la presunta violazione dell’art. 35 comma 1 della Legge Regionale 86/98 sull’ordinamento della professione di guida alpina e accompagnatore di media montagna che riguarda proprio i divieti. Così come spiega Salvatore Costantini dell’Aigae Abruzzo: «Noi siamo liberi professionisti. La nostra è una figura culturale, un divulgatore ambientale che accompagna le persone nella natura, mentre le guide alpine sono figure prettamente sportive».

E infatti, il giorno in cui F.S. è stato sanzionato dai carabinieri forestali di Castelli aveva accompagnato, tra l’altro a titolo gratuito, un gruppo di persone a fare un “forest bathing”. Nel gruppo c’era anche un amico e maestro di yoga, pure lui sanzionato. «Ma anche nel suo caso è stato fatto un ricorso già vinto», conferma sempre Costantini che aggiunge: «Ne abbiamo altri di ricorsi che, però, non sono ancora stati discussi. Tutti per le stesse motivazioni».

Scrive il giudice di Pace: «È emerso che è stata sollevata la problematica relativa alla necessità che gli organi regionali adeguassero la propria legislazione ai principi dettati dalla giurisprudenza con riguardo alle guide ambientali escursionistiche. La Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 459/05 ed ha chiarito che devono essere di competenza esclusiva delle guide alpine soltanto l’accompagnamento su terreno con l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche o l’attraversamento di aree particolarmente pericolose che richiedano l’uso di corda, piccozza e ramponi, ne discende che ogni altra attività diversamente individuata possa essere svolta anche da altri soggetti, quali le guide come il signor S., che nell’espletamento della sua funzione di guida si dedica ad illustrare gli aspetti ambientali e naturalistici del percorso, con esplicita esclusione di attività in posti con particolare difficoltà e dell’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche». Insomma, là dove si tratta di terreni in cui non sono richieste dotazioni di protezione individuali perché l’ambiente non è pericoloso, anche se ad alta quota, si può andare in montagna pure con le guide ambientali escursionistiche. Motivo per cui il ricorso è stato accolto e l’ordinanza d’ingiunzione al pagamento del Comune di Castelli annullata. 

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