Denuncia la scuola per danni dopo la bocciatura del figlio, ma il Tar le dà torto

Denuncia la scuola per danni dopo la bocciatura del figlio, ma il Tar le dà torto
di Angela Baglioni
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Mercoledì 21 Dicembre 2022, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 18:07

Chiede il risarcimento dei danni alla scuola e al ministero dopo la bocciatura del figlio, ma il Tar dice no. La sentenza è stata pubblicata lo scorso 9 dicembre, ma i fatti risalgono al 2018. Il ragazzo non era riuscito a superare gli esami di recupero in matematica e fisica, e aveva deciso di cambiare istituto. Per questo la madre aveva citato per danni il liceo pescarese frequentato dallo studente e il Ministero dell'Istruzione, sostenendo che la scuola era venuta meno ai suoi obblighi formativi e pedagogici. La donna, tuttavia, non aveva impugnato la bocciatura, ma si era limitata a chiedere il solo risarcimento dei danni in via equitativa senza indicare la somma, demandando ai giudici l'onere di quantificarla. La sezione di Pescara del Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato e comunque inammissibile.


Il ragazzo, all'epoca minorenne, era giunto a Pescara a seguito di un'adozione internazionale e aveva scelto di frequentare un liceo cittadino. A causa di un debito formativo nelle materie di matematica e fisica, era stato promosso con sospensione del giudizio, ma non era riuscito a superare quelli che un tempo si chiamavano esami di riparazione, e quindi non era stato ammesso alla classe superiore. Da qui la decisione di iscriversi in un altro istituto. Secondo la mamma del ragazzo, in particolare, non sarebbe stata applicata la normativa di settore prevista per i minori adottati, e quindi l'alunno non sarebbe stato posto nella condizione di poter colmare i propri debiti formativi.

Secondo la ricorrente, il ragazzo avrebbe avuto bisogno di percorsi didattici personalizzati e calibrati sulle esigenze di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali (Bes).

Il ricorso è stato esaminato durante l'udienza straordinaria dello scorso 21 ottobre, ma è stato ritenuto infondato per due ragioni. Come rilevato i giudici del Tar Pescara, innanzitutto, non è stato mai impugnato il provvedimento di mancata ammissione alla classe superiore. Una circostanza che avrebbe consentito di far valere tempestivamente le proprie ragioni. Inoltre, secondo i giudici, la scelta di non avvalersi della tutela impugnatoria (anche tramite richiesta di misure cautelari), spezza il nesso causale fra provvedimento e pregiudizio, e per l'effetto comporta la non risarcibilità del danno evitabile. E a proposito della richiesta di danni, secondo i giudici amministrativi (Paolo Passoni, presidente, Renata Emma Ianigro, consigliere, e Massimiliano Balloriani, consigliere - estensore), il ricorso è comunque inammissibile, attesa la genericità della domanda risarcitoria. Le spese del giudizio sono state compensate.

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