Medici no vax sospesi dalla Asl, il Tar respinge il ricorso: «Devono vaccinarsi»

Medici no vax sospesi dalla Asl, il Tar respinge il ricorso: «Devono vaccinarsi»
di Alessia Centi Pizzutilli
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Mercoledì 1 Dicembre 2021, 08:13 - Ultimo aggiornamento: 15:19

Il Tar dell'Abruzzo boccia i ricorsi di due medici no vax contro la sospensione. E' il caso di due medici della Asl di Teramo. «I due ricorsi - spiega al Messaggero l’avvocato Rosella Ferrara - sono stati presentati per ragioni prettamente tecniche, per contestare gravi vizi amministrativi e non il merito dell'obbligo vaccinale, poiché riteniamo che sia l’Ordine dei medici sia la Asl, per le rispettive competenze, abbiano violato delle norme di garanzia del procedimento. Il decreto legge 44/2021 incide sulle modalità di esercizio della professione medica ma non autorizza gli Ordini alla sospensione: la professione non può essere esercitata a contatto diretto con i pazienti. ma il dl non inibisce per esempio la telemedicina e la libera professione, o anche solo la prescrizione di farmaci. Al contrario il provvedimento di sospensione disposto dall’Ordine impedisce l’esercizio di qualsiasi attività sanitaria e la norma questo non lo prevede. Tengo a precisarlo perché i decreti Tar Abruzzo-L'Aquila parrebbero concentrarsi su una tematica che non è oggetto dei ricorsi presentati: obbligatorietà o non obbligatorietà del vaccino».

L’oggetto del ricorso attiene dunque a due profili: l’illegittimità del procedimento di accertamento del rispetto o meno dell’obbligo vaccinale da parte della Asl, arrivato per raccomandata dopo la sospensione di alcuni sanitari.

L’altro aspetto è che - secondo il dl 44/2021 - l’Ordine dei medici non ha potere di sospendere, ma deve limitarsi a comunicare al sanitario l'esito dell'accertamento. «Tanto ha chiarito anche il Ministero della Salute - aggiunge il legale - Non riduciamo la questione alla tematica no vax, parliamo di professionisti che ritengono un abuso la sospensione da parte dell’Ordine dei medici di Teramo, basti pensare che l’Ordine degli infermieri non ha sospeso in questi termini, applicando la norma correttamente».

Il Tar «ha ritenuto - si legge nel decreto del presidente Umberto Realfonzo - che non sussistono i presupposti per disporre la sospensione interinale degli atti impugnati e ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti», fissando la trattazione collegiale alla Camera di consiglio del 12 gennaio 2022. 

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