Legge elettorale, il testo dell'Italicum: premio del 18% a chi arriva al 35. Tre soglie di sbarramento, obbligo 50% donne

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Mercoledì 22 Gennaio 2014, 20:41 - Ultimo aggiornamento: 23 Gennaio, 10:09
Premio di maggioranza del 18 per cento per le liste o coalizione che abbiano conseguito un numero di voti validi pari almeno al 35 per cento. Il vincitore arriva in questo modo a 340 seggi alla Camera. Se nessuno arriva al 35% è previsto un secondo turno di ballottaggio. È quanto si legge nel testo base della legge elettorale firmata da Pd, Forza Italia e Ncd e depositato alla Camera.



«In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo», prevede poi il testo. «Alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi». I restanti 290 seggi vengono ripartiti proporzionalmente «tra le altre coalizioni di liste e singole liste». Al ballottaggio si vince dunque un numero di seggi minore di quelli in palio per una vittoria al primo turno (fino a 340).



Sono 3 le soglie di sbarramento previste. Le coalizioni dovranno superare la soglia del 12 per cento ma è prevista anche una soglia interna del 5 per cento per ogni singolo partito; chi corre da solo deve invece raggiungere l'8.



«A pena di inammissibilità nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità inferiore e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere». È quanto prevede il testo base sulla riforma elettorale.



«Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale», si legge ancora nel provvedimento.



Non c'è, nel testo, la norma cosiddetta "salva Lega", ipotizzata in un primo momento per tutelare i partiti radicati in alcune Regioni dalla tagliola delle soglie di sbarramento nazionali. Compaiono invece norme per la tutela delle minoranze linguistiche e restano seggi per candidati eletti all'estero.



La ripartizione dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste che hanno superato le soglie necessarie, avviene su base nazionale. Ecco il testo depositato stasera in Commissione: «Tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio

uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola

lista».



«I seggi che rimangono ancora da attribuire - si legge ancora nel testo - sono rispettivamente assegnati alle

coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».