Tortura, la legge all'approvazione della Camera: forse l'ok entro l'estate

Tortura, la legge all'approvazione della Camera: forse l'ok entro l'estate
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Martedì 7 Aprile 2015, 15:28 - Ultimo aggiornamento: 17:41
La sentenza della Corte di Strasburgo contro l'Italia per tortura per quanto accaduto alla scuola Diaz potrebbe dare la spinta decisiva per l'introduzione di questo reato nell'ordinamento tricolore.



Dopo anni di discussione in Parlamento, in effetti, le Camere sembrano davvero sul punto di poter dare il via libera definitivo a una proposta di legge in materia colmando un vuoto legislativo che anche la Corte accusa il nostro Paese di avere. Del resto la prima proposta di legge sul tema, a firma del senatore Nereo Battello del Pci, risale addirittura al 1989 l'anno dopo la ratifica dell'Italia della Convenzione dei diritti umani contro la tortura del 1984. Ma, dopo dibattiti di anni, è solo di recente che il Parlamento si è mosso con più concretezza su questo fronte.



La proposta di legge che introduce il reato di tortura nel codice penale italiano è, infatti, approdata in Aula alla Camera il 23 marzo scorso e potrebbe avere il via libera a breve. «Già domani potrebbe esserci l'ok della Camera - spiega la presidente della commissione Giustizia di Montecitorio, Donatella Ferranti - e il via libera definitivo potrebbe arrivare entro l'estate». Si tratta, infatti, della seconda lettura ma il testo del Senato è stato modificato e, dunque, dovrà tornare a Palazzo Madama.



Il provvedimento prevede l'introduzione del reato di tortura nell'ordinamento italiano come reato comune e prevede per questo il carcere da 4 a 10 anni. È prevista una aggravante nel caso la tortura venga perpetrata da un pubblico ufficiale con le pene che vanno dai 5 ai 12 anni. La Camera è intervenuta, come spiega la Ferranti, specificando meglio il reato «per evitare sovrapposizioni con reati che già puniscono la violenza come le lesioni e i maltrattamenti» e sono stati inoltre «raddoppiati i tempi della prescrizione perché sono reati di difficile accertamento come dimostra anche il caso della Diaz» (con le lesioni che sono finite prescritte ndr).



È colpevole di tortura, secondo il testo, chi, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, cagiona intenzionalmente a una persona a lui affidata o sottoposta alla sua autorità acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere informazioni o dichiarazioni o infliggere una punizione o vincere una resistenza o ancora in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose.



Il testo

Composto di sette articoli, prevede che la tortura sia reato comune, punibile con la reclusione da 4 a 10 anni. Il delitto si realizza quando un soggetto, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, cura o assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche, a causa dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose. Inoltre si verifica tortura quando le violenze e le minacce sono finalizzate ad ottenere informazioni o dichiarazioni; a infliggere una punizione; a vincere una resistenza.



Sono previste aggravanti, a cominciare da quella che scatta quando il reato è compiuto da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio. In questo caso occorre che il responsabile abbia agito con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio. La sofferenza patita dalla persona offesa deve essere ulteriore rispetto a quella insita nell'esecuzione di una legittima misura privativa della libertà personale o limitativa di diritti. In questo caso la pena della reclusione varia da un minimo di 5 ad un massimo di 12 anni.



Sono poi previste altre aggravanti: l'avere causato lesioni personali, lesioni personali gravi, lesioni personali gravissime; la morte della persona offesa, quale conseguenza non voluta. In questo caso la pena prevista arriva ad un massimo di 30 anni di reclusione, più severa, per il maggior disvalore sociale, rispetto a quella prevista per l'omicidio preterintenzionale (reclusione da 10 a 18 anni). Scatta invece l'aggravante con possibilità di ergastolo quando si è volontariamente provocata la morte della persona offesa.



La legge in discussione introduce poi nell'ordinamento il reato di istigazione a commettere tortura, commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. La pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni si applica a prescindere dalla effettiva commissione del reato di tortura, per la sola condotta di istigazione. È previsto che dichiarazioni ottenute attraverso il delitto di tortura non siano utilizzabili in un processo penale, a meno che non servano contro l'autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale. Sono raddoppiati i termini di prescrizione.



Il testo poi vieta le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni qualvolta sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi di provenienza degli stranieri, essi possano essere sottoposti a tortura.
Stop alle immunità diplomatiche per agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura e questo sia per l'azione di tribunali nazionali che di Corti internazionali. Infine, obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura.




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