Legge Severino/ La correttezza della funzione pubblica prevale sull’individuo

di Cesare Mirabelli
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Martedì 20 Ottobre 2015, 23:06 - Ultimo aggiornamento: 21 Ottobre, 00:18
La legge che dispone la sospensione dalla carica di sindaco di chi ha riportato una condanna penale non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione è in contrasto con la costituzione?



La legge che dispone la sospensione dalla carica di sindaco di chi ha riportato una condanna penale non definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, anche quando i fatti sono stati commessi prima della entrata in vigore delle nuove norme, è in contrasto con la costituzione ?

Questo è il quesito che il tribunale amministrativo regionale di Napoli, chiamato a giudicare della legittimità del provvedimento del prefetto di sospensione del sindaco De Magistris, ha posto alla Corte costituzionale.



La questione investe un aspetto apparentemente minore della così detta legge Severino, che nel 2012 ha dettato regole più rigorose in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive a seguito di sentenze definitive di condanna per reati non colposi, tra i quali delitti contro la pubblica amministrazione che comprendono il peculato, la corruzione, l’abuso di ufficio.



Il dubbio di legittimità costituzionale non riguarda la sospensione dalla carica in quanto tale, prima di una sentenza definitiva di condanna, ma è impostato sulla asserita retroattività di una norma che avrebbe carattere afflittivo e costituirebbe una vera e propria sanzione, sia pure non di natura penale. Difatti il divieto di retroattività è chiaro per le norme penali, e risponde ad un tradizionale principio di civiltà espressamente imposto dall’articolo 25 della costituzione: nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.



Il TAR non invoca questa disposizione costituzionale, ma ritiene egualmente che l’applicazione retroattiva di una norma sanzionatoria, anche di natura non penale, urti comunque con la pienezza dei diritti costituzionalmente garantiti, riservati alla disciplina legislativa, e tra questi il diritto di accedere alle cariche elettive previsto dall’articolo 51 della costituzione.



La decisione della Corte è destinata ad avere effetti più ampi. Lo stesso schema logico, basato sul divieto di retroattività delle norme, può essere proposto e può valere, a maggior ragione, per la decadenza dalla carica quale effetto di una condanna definitiva per reati commessi prima della entrata in vigore della legge che introduce questa nuova “sanzione”. Anche se questo non è oggi oggetto del giudizio della Corte costituzionale, la decisione anticipa e proietta i suoi effetti su quella che sarà una prevedibile, successiva questione sulla decadenza dalla carica.



Nel giudizio di legittimità costituzionale, la Corte non va a caccia di possibili incostituzionalità, ma giudica le norme sospettate di illegittimità costituzionale solamente in relazione alle disposizioni costituzionali che il giudice, nel sollevare la questione, denuncia come violate dalle legge. In gioco, secondo il TAR, ci sarebbe il diritto di elettorato passivo, da comprendere tra i diritti inviolabili dell’individuo e fondamento del funzionamento delle istituzioni democratiche, come pure il diritto di svolgere una funzione sociale liberamente scelta dal cittadino.



Ma davvero il divieto di essere candidati ed eletti, e di conseguenza la decadenza dalla carica per chi sia condannato per reati contro la pubblica amministrazione, come pure la sospensione temporanea dopo la sentenza di primo grado, costituisce una “sanzione” ? O non risponde, piuttosto, al dovere di osservare le leggi e di adempiere le funzioni pubbliche “con disciplina ed onore”, come pure la costituzione prescrive ?



Se l’assenza di condanne penali è un requisito non messo in discussione e legittimamente richiesto per accedere o permanere in determinate cariche pubbliche elettive, deve essere posseduto nel momento in cui si assume o si ricoprono quelle cariche, e non ha carattere retroattivo la norma che richiede oggi quel requisito, che non esiste o è venuto meno sia pure per fatti anteriormente commessi. Sarebbe, anzi, irragionevole che chi è condannato per peculato o corruzione possa continuare a svolgere le funzioni pubbliche connesse a quel tipo di reato.



La Corte costituzionale ha risolto questo nodo, superando i dubbi prospettati dal giudice amministrativo. Nella sostanza la necessità di assicurare la correttezza nell’esercizio delle funzioni pubbliche, allontanando da esse chi ne ha tratto illecito e criminoso profitto, prevale sull’interesse dell’individuo a ricoprire cariche connesse al tipo di reati che ha commesso.