Autonomia, il nodo dei Lep: sui fondi bisogna aspettare, le risorse solo dopo la loro definizione

Nelle relazioni tecniche la nuova prova che il ddl avrà un iter tutt’altro che breve

Autonomia, il nodo dei Lep: sui fondi bisogna aspettare, le risorse solo dopo la loro definizione
Ora è scritto nero su bianco. Il percorso di definizione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) necessari per garantire servizi uguali in tutto il Paese,...

OFFERTA SPECIALE

2 ANNI
159,98€
40€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA MIGLIORE
ANNUALE
79,99€
19€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
 
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE
MENSILE
6,99€
1€ AL MESE
Per 6 mesi
SCEGLI ORA
ANNUALE
79,99€
11,99€
Per 1 anno
SCEGLI ORA
2 ANNI
159,98€
29€
Per 2 anni
SCEGLI ORA
OFFERTA SPECIALE

Tutto il sito - Mese

6,99€ 1 € al mese x 12 mesi

Poi solo 4,99€ invece di 6,99€/mese

oppure
1€ al mese per 6 mesi

Tutto il sito - Anno

79,99€ 9,99 € per 1 anno

Poi solo 49,99€ invece di 79,99€/anno

Ora è scritto nero su bianco. Il percorso di definizione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni (Lep) necessari per garantire servizi uguali in tutto il Paese, corre sostanzialmente al di fuori del disegno di legge sull’autonomia differenziata. Che quindi formalmente non ha bisogno di coperture finanziarie specifiche per questa voce. I soldi serviranno, questo è certo, ma si troveranno semmai in seguito. Ad arrivare a queste conclusioni è la Relazione tecnico-finanziaria che accompagna il provvedimento. Insieme ad altri due testi, la Relazione tecnico-normativa e l’Analisi di impatto della regolamentazione, avrebbe la funzione di verificare che le norme appena approvate dal Consiglio dei ministri siano scritte in modo da non comportare problemi futuri, nella fase di attuazione. La risposta che l’esecutivo dà a se stesso appare tranquillizzante, nonostante le criticità irrisolte (alcune delle quali, ad esempio in tema di ruolo del Parlamento sono state segnalate anche da vari costituzionalisti).

Autonomia troppo ampia, allarme di Confindustria. A rischio le grandi opere

LA CLAUSOLA

Partiamo proprio dai Lep. Il ddl come è noto contiene una clausola di invarianza finanziaria: l’attuazione delle norme e delle collegate intese che saranno raggiunte con le Regioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Insomma per il bilancio dello Stato non deve cambiare nulla, condizione garantita dal fatto che non sono previste nuove disposizioni di spesa. Gli oneri aggiuntivi però - viene riconosciuto nella Relazione tecnico-finanziaria - potrebbero arrivare proprio a causa della determinazione dei Lep. Ma la cosa non preoccupa particolarmente. Perché «si tratta di un processo che, per un verso, precede le singole iniziative di accesso ad assetti di autonomia differenziata e le trascende sul piano degli obiettivi, che sono più generali e che, per altro verso, è toccato solo in misura molto limitata dal disegno di legge proposto, in quanto già quasi completamente disciplinato, sul piano procedimentale, dalle citate disposizioni della legge di bilancio per l’anno 2023». Quando i nuovi oneri si materializzeranno, si procederà insomma a cercare le risorse necessarie.
Il richiamo alla legge di Bilancio è significativo perché l’intenzione è procedere con la stessa modalità delineata in quella sede: ovvero disciplinare e finanziare i Lep tramite Dpcm, decreti della presidenza del Consiglio che non sono vere norme di legge bensì provvedimenti amministrativi e in questo senso non ricadono nel raggio di azione del Parlamento. Proprio la legge di Bilancio prevede che tutta la materia sia gestita da una apposita “cabina di regia”. A questo proposito nella Relazione tecnico-normativa si specifica che «in materia di tutela della salute, la cabina di regia dovrà tenere conto, senza evidentemente incidere in termini negativi, del quadro normativo relativo ai Lea». Ovvero dei livelli essenziali di assistenza già disciplinati da una legge del 1992.
Lo stesso documento governativo analizza la compatibilità dell’intervento legislativo con i principi costituzionali. E proprio per quanto riguarda il delicato nodo del coinvolgimento delle Camere si limita a ricordare che nel testo questo è «evocato in modo generale attraverso gli atti di indirizzo espressi dai competenti organi parlamentari, in ordine allo schema di intesa su cui siano arrivati a convergere il Governo e la singola Regione interessata». Atti di indirizzo che pur chiamando in causa le assemblee di fatto rappresentano un’indicazione non vincolante all’esecutivo.

NESSUNA VALUTAZIONE

Che le caratteristiche effettive dell’autonomia prossima ventura dipenderanno dalle singole intese con le Regioni (e che quindi al momento non è possibile prevedere cosa succederà) lo conferma anche l’analisi di impatto della regolamentazione, nella parte in cui si occupa appunto degli “Impatti sociali economici e ambientali per categoria di destinatari”. Per ora non si può dire nulla, perché le conseguenze concrete delle norme già approvate, sia sul piano economico che su quello sociale «sono valutabili soltanto in relazione a ciascun assetto di autonomia differenziata che sarà tratteggiato da ogni intesa approvata». E lo stesso vale per l’impatto ambientale, che ugualmente deve essere valutato al momento di approvare una legge. Questo lavoro potrà essere fatto solo «caso per caso».

Leggi l'articolo completo su
Il Messaggero