Foligno, via fiume Albegna i cittadini battono il Comune al Tar: «Annullate quella ordinanza»

Foligno, via fiume Albegna i cittadini battono il Comune al Tar: «Annullate quella ordinanza»
di Giovanni Camirri
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Mercoledì 12 Ottobre 2022, 07:11 - Ultimo aggiornamento: 07:13

FOLIGNO - «Il provvedimento deve essere, pertanto, annullato». Sulla delibera 7 del 5 gennaio scorso avente ad oggetto “Bretella via Fiume Albegna. Ulteriori disposizioni per regolamento traffico”, i cittadini battono il Comune davanti al Tar che ha accolto il ricorso da loro presentato. È quanto si legge nella sentenza, pubblicata ieri, del Tar dell’Umbria. I ricorrenti, rappresentati dal professor avvocato Giuseppe Caforio «hanno gravato l’ordinanza 7 del 5 gennaio 2022 del Comune di Foligno, con la quale è stata disposta una nuova regolamentazione del traffico che interessa la via Fiume Albenga e l’adiacente via Campagnola istituendo, tra l’altro, il senso unico di marcia, il limite di velocità di 30 Km/h ed il divieto di circolazione per alcune categorie di veicoli». Dopo aver ripercorso tutte le fasi della vicenda e le motivazioni dei ricorrenti la sentenza riporta la costituzione in giudizio del Comune che ha chiesto il rigetto del ricorso. Uno degli elementi sollevati da ricorrenti riguardava la durata delle disposizioni. «Nel caso in esame – si legge nella sentenza -, la motivazione della gravata ordinanza, dopo la “presa d’atto” dell’avvenuto collaudo del “manufatto realizzato sul Fosso Renaro” – di cui si ordina l’apertura così da consentire l’allacciamento di via Piave con via Fiume Albenga –, si sofferma sulla necessità di delimitare un’area di cantiere adeguata al fine di consentire la realizzazione in sicurezza delle altre opere previste nel progetto esecutivo approvato con D.D.

n. 1450 del 2020. In particolare, si prende atto che “detta occupazione comporta il restringimento della carreggiata di via Campagnola tale da impedirne l’uso a doppio senso di circolazione» e che le esigenze di cantiere potranno comportare interruzioni temporanee del transito pedonale e veicolare del tratto viario interessato dalle lavorazioni. Sulla base di tali motivazioni, il competente dirigente comunale ha adottato la richiamata regolamentazione della circolazione stradale con riferimento alle strade già citate, senza tuttavia indicare nella parte dispositiva la durata temporale di tale disposizioni, neanche mediante un rinvio alla durata dei lavori. In sede di difese il Comune ha dichiarato che i lavori sono terminati l’8 marzo 2022, sottolineando come la disciplina della circolazione stradale prevista nell’ordinanza n. 7 del 2022 risulti attualmente funzionale alle rilevazioni della ditta affidataria dell’incarico di rilevamento e studio della circolazione veicolare finalizzato ad una eventuale futura variante al Pums. «Da quanto esposto emerge chiaramente la sussistenza dei lamentati vizi di sviamento di potere e difetto di motivazione, avendo l’amministrazione motivato con esclusivo riferimento ad una esigenza contingente l’adozione di limitazioni a carattere permanente. Il provvedimento deve essere  annullato».

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