Enti pubblici e omicidio stradale:
non serve nascondersi in una buca

Enti pubblici e omicidio stradale: non serve nascondersi in una buca
di Ruggero Campi
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Lunedì 24 Ottobre 2016, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 09:41
"Omicidio stradale, la preoccupazione dei sindaci!" "E’ reato anche non riparare le buche!" "I Comuni nel mirino!" "Il Pd dell’Emilia-Romagna chiede al Governo di correggere la rotta sull’omicidio stradale in modo da tutelare i sindaci!". Abbiamo letto molti di questi titoli sui giornali quando – all’entrata in vigore della legge - il Ministero degli Interni ha richiamato con una circolare gli Enti proprietari delle strade ai loro obblighi di tutela della sicurezza stradale. E’ bastato ricordare che “chiunque” (anche non alla guida) poteva rispondere di omicidio e lesioni stradali che… apriti cielo! Molti Comuni si sono allarmati, protestando (ma che novità!) di non avere fondi a sufficienza per garantire la necessaria manutenzione. Innanzitutto bisogna dire che tanta preoccupazione arriva un po’ in ritardo, perchè anche nella vigenza della “vecchia” formulazione di quello che oggi si chiama "omicidio stradale" gli Enti Pubblici e le Società che hanno avuto in concessione le autostrade (o meglio i loro responsabili – nei rispettivi ruoli) potevano  essere incriminati e condannati per omicidio colposo o per lesioni colpose. 
Vediamo qualche sentenza: La Cassazione (sez. IV 3 maggio 12 n.23152) scrive "In tema di responsabilità per omicidio colposo da sinistro stradale, la circostanza aggravante della violazione della normativa sulla circolazione stradaleè ravvisabile non solo quando la violazione della normativa di riferimento sia commessa da utenti della strada alla guida di veicoli e, pertanto, in fase di circolazione, bensì anche nel caso di violazione di qualsiasi norma che preveda a carico di un soggetto, pur non impegnato in concreto nella fase dellacircolazione, un obbligo di garanzia finalizzato alla tutela della sicurezza degli utenti della strada. La ratio dell'aggravante (quella della violazione di norme della circolazione stradale ndr) in argomento è ravvisabile nella necessità avvertita dal legislatore di un inasprimento sanzionatorio allorquando il fatto lesivo (lesioni personali colpose o omicidio colposo) viene commesso con condotte poste in essere da soggetti i quali - gravati da obbligo di garanzia di tutela degli utenti della strada - violano, con il loro comportamento, le norme finalizzate a rendere sicura la circolazione stradale".
Cassazione sez. 4^ 20 dicembre 2012 "Il direttore del cantiere, l'amministratore della società appaltatrice dei lavori e il Capo dell'Ufficio tecnico comunale rispondono di omicidio colposo e lesioni colpose occorsi ai danni, rispettivamente, di due ragazzi marcianti, in una strada non ben illuminata, a bordo di un ciclomotore andato ad urtare contro un grosso blocco di calcestruzzo posto sulla carreggiata interessata da lavori di ristrutturazione dell'assetto viario e privo di adeguata segnalazione mediante catarifrangenti, essendo ognuno di essi portatore di un obbligo di garanzia il cui inadempimento è causa degli eventi descritti".
E ancora (Sez.4^ 5 giugno 2007): "Il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell'appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l'obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell'evitabilità dell'evento lesivo occorso a terzi e dell'omissione dell'intervento diretto all'eliminazione del rischi" così confermando la condanna di un dirigente comunale per omicidio colposo ai danni del conducente di un ciclomotore caduto a causa del cattivo stato della strada, posto che era stato accertato che l'imputato aveva omesso di effettuare il controllo sui lavori di manutenzione dal Comune dati in appalto ad una ditta privata.  
Il principio di diritto viene ribadito con una sentenza recentissima, la n.17010 del 29\3\16. Oggi (ma, ripetiamolo, anche prima era così) dall’obbligo di garantire la sicurezza in capo ai proprietari delle strade discende quello di un costante controllo, anche "attivandosi tempestivamente, là dove necessario, per sollecitare o imporre attività di manutenzione ai terzi che per contratto risultassero obbligati". 
E’ chiaro che poi nel processo bisognerà stabilire se l’Ente proprietario era a conoscenza del pericolo, se quella buca ha provocato l’incidente oppure l’incidente sarebbe avvenuto lo stesso, quale sia stata la condotta dell’automobilista, se chi aveva in appalto la manutenzione sia stato sorvegliato dall’Ente pubblici appaltante e via dicendo.
In ogni caso mi sembra positivo che, anche se non ci sono state novità eclatanti portate dalla nuova legge, gli Enti proprietari delle strade vengano richiamati con una circolare al fatto che la sanzione penale può colpire anche loro. Speriamo che, oltre ad allarmarsi in ritardo, corrano ai ripari perché la sicurezza è un bene irrinunciabile. E speriamo che la via di uscita che vorranno percorrere non sia quella di cercare solo di ‘pararsi le spalle’ mettendo ‘ad ogni buon conto‘ dei limiti di velocità ridicolmente bassi (e pericolosi), invece di vigilare sulla manutenzione o sulla corretta esecuzione dei lavori appaltati. Nella speranza che, se un sinistro si verifica per le cattive condizioni della strada, le indagini vadano anche a scavare (è il caso di dirlo, parlando di buche e voragini) su chi, e a quale prezzo, ha eseguito quei lavori. A proposito, qualche affezionato viaggiatore sulla rotta E45 ha per caso qualcosa da aggiungere?
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