In Umbria le auto storiche non si
liberano dalla tassa di circolazione

In Umbria le auto storiche non si liberano dalla tassa di circolazione
di Ruggero Campi
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Giovedì 28 Luglio 2016, 23:34
“C’onno ragione on da pagà tutti, pure quilli co i rottami de maghine!”
 
AUTO STORICHE E TASSA DI CIRCOLAZIONE
 
La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale l’art. 8 della legge
della Regione Umbria n. 8 del 2015
 
Con la sentenza n. 199 del 21 giugno 2016, depositata il 21 luglio 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Umbria 30 marzo 2015 n. 8, con la quale Palazzo Cesaroni aveva tentato di intervenire sulle “problematiche” delle auto storiche, facendo come al solito promesse in campagna elettorale.  Così le tante aspettative dei possessori di migliaia automobili almeno ventennali di vedere sostituita tassa automobilistica ordinaria con una forfettaria (più bassa) sono svanite nel nulla. Molto più semplice, giuridicamente, di ciò che si può immaginare.  
La Consulta ha affermato che la tassa automobilistica non può annoverarsi tra i tributi propri regionali e, dall’altro, che «alle regioni a statuto ordinario è stato attribuito dal legislatore statale il gettito della tassa, unitamente all’attività amministrativa connessa alla sua riscossione, nonché un limitato potere di variazione dell’importo originariamente stabilito con decreto ministeriale, restando invece ferma la competenza esclusiva dello Stato per ogni altro aspetto della disciplina sostanziale della tassa stessa» . Insomma, cara Regione Umbria, ha affermato senza tanti complimenti la Corte Costituzionale “un intervento sull’esenzione dalla tassa dei veicoli di interesse storico e collezionistico eccede la competenza regionale e viola gli artt. 117 e 119 della Costituzione.”
Occorre dire, per dovere di cronaca, che nelle more del giudizio promosso dal Governo Renzi contro la nostra Regione, quest’ultima, capita l’aria che tirava, con l’art. 2, comma 2 della legge 19 novembre 2015, n. 16 aveva abrogato l’art. 8 oggetto di attenzione della Corte, rendendo così inefficace la disciplina della esenzione della tassa automobilistica a partire dal 1 gennaio 1016. Ma a completare la superficialità del sommario intervento regionale sulle auto storiche non è bastata l’abrogazione dell’art. 8 della citata legge regionale: la Corte ha infatti dichiarato incostituzionale anche l’ultima “pezza” politica,  quella dell’introduzione del comma 7-quinquies all’art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36, con il quale venivano escluse le sanzioni e gli interessi per i pagamenti tardivi effettuati entro il 31 maggio 2015.
A questo punto occorrerà avere tutti (ASI compresa) il coraggio di riportare la storicità nell’ambito di giusti e obiettivi parametri e tenere fuori da agevolazioni autoveicoli che sono solo vecchi e non pezzi della storia dell’automobilismo italiano e non solo. Serietà, nella promulgazione della leggi, significa anche non accontentare qualcuno e questo è bene che la nostra Regione faccia, e presto.
E’ innegabile che la questione sia complessa e meriti attenzione, magari coinvolgendo le maggiori associazioni (ACI STORICO) che a livello nazionale e locale tutelano le auto storiche e i relativi proprietari, però è altrettanto vero che le leggine “elettorali” non sono una soluzione e, alla fine, sono sempre gli automobilisti – elettori ne pagano le conseguenze.
 Ma perché, cari collezionisti, deve finire così?
Non è giusto, e -  viene da dire -  “ridateci i voti”.
Non rimane che aspettare, dunque, lunga la riva del fiume!
 
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