Per la Suprema Corte, sono irrilevanti le ragioni giustificative avanzate dal medico dal momento che il dottore non aveva richiesto «le autorizzazioni per assentarsi dal servizio» e si era «allontanato dal luogo di lavoro dopo avere falsamente attestato la sua presenza attraverso la timbratura del cartellino marcatempo in entrata e in uscita, comportamento questo integrante la previsione dell'art.55 ter del dlgs n.165 del 2001 trattandosi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolenta».
Respingendo il ricorso del medico contro il licenziamento stabilito dalla Corte di Appello di Roma nel 2013, in modo conforme al verdetto di primo grado, la Cassazione - sentenza 17637 - rileva inoltre che la intenzionalità o meno del comportamento truffaldino del dottore non ha alcuna importanza in quanto il licenziamento scatta lo stesso e prescinde dalla «intenzionalità» delle azioni da 'furbettò.
Il dottore prestava servizio alla Asl 'C'.
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