Per il Tar, un termine così breve non è adeguato «tenuto conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte». Fondato, inoltre, per i giudici è il motivo di ricorso con il quale la Mondial Park '95 ha sostenuto che il bando non ha incluso il prezzo tra gli elementi di valutazione delle offerte, deducendo che è stato completamente snaturato il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa.
«Coglie nel segno la società ricorrente - si legge nella sentenza - quando afferma che la caratteristica essenziale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consiste nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, che si ottiene attraverso la combinazione degli elementi quantitativi con quelli qualitativi».
Secondo il collegio «risulta evidente che, a fronte della elevata possibilità che fossero presentate offerte uguali, sarebbe stato ben più rispondente ai principi di logica e razionalità dell'azione amministrativa includere anche il prezzo tra i criteri di valutazione delle offerte al fine della selezione dell'aggiudicatario».
Nessun risarcimento dei danni è stato però riconosciuto. «La pretesa della società ricorrente, anche se limitata al danno da perdita di chance - scrive il Tar - risulta del tutto infondata alla luce di quanto rappresentato dalla ricorrente stessa in merito alle difficoltà che le hanno impedito di presentare un'offerta».
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