Roma. Caso scontrini, gup: «Da Marino superficialità, non reato» Ecco i motivi della sua assoluzione

Roma. Caso scontrini, gup: «Da Marino superficialità, non reato» Ecco i motivi della sua assoluzione
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Lunedì 9 Gennaio 2017, 13:43 - Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 14:41
Ignazio Marino «non ha mai utilizzato risorse pubbliche per finalità private, ma semmai più volte si è verificato il contrario». Così gli avvocati Enzo Musco e Franco Moretti, legali dell'ex sindaco spiegano le motivazioni depositate dal Gup di Roma Pierluigi Balestrierei della sentenza di assoluzione dalle accuse di peculato, truffa e falso
nell'ambito del processo sul caso scontrini e le consulenze della Onlus Imagine.

La sentenza parte dall'esame dell'imputazione di truffa ed esclude categoricamente nel merito che Marino, continuano gli avvocati dell'ex primo cittadino della Capitale, «sia potuto venire a conoscenza di quei marchingegni che l'hanno determinata e della quale ha beneficiato Pignatelli».

La sentenza esclude «altresì qualunque coinvolgimento e qualunque consapevolezza di Marino rispetto alla falsità delle firme apocrife a suo apparente nome apposte in calce a tutti i giustificativi di spesa».

Le motivazioni della sentenza di assoluzione escludono altresì in maniera altrettanto categorica la sussistenza del
peculato con riferimento a tutte le cene contestate: sia rispetto alle sette di iniziale attenzione mediatica sia rispetto alle ulteriori quarantanove successivamente aggiunte nel corso delle indagini.
 
«Appare evidente che eventuali errori» nelle «dichiarazioni giustificative non sono suscettibili di rivestire alcuna rilevanza in questa sede penalistica potendo tutt'al più costituire indice di un sistema organizzativo improntato a imprecisione e superficialità». Così il gup Pierluigi Balestrieri nelle motivazioni della sentenza di assoluzione dell'ex sindaco di Roma Ignazio Marino che era accusato di peculato e falso in relazione a 56 cene pagate con la carta di credito del Campidoglio.

Nelle motivazioni il giudice scrive che «in altri termini, tenuto conto del modello 'ricostruttivò adottato dallo staff del Marino in vista della predisposizione dei giustificativi relativi alle cene da questi offerte con la carta di credito, modello ispirato ad approssimazione, posto che le relative occorrenze erano state per lo più genericamente desunte dalla disamina dell'agenda istituzionale del primo cittadino, e intempestività, posto che, specialmente nel primo periodo, i giustificativi erano stati formati a distanza di mesi rispetto a tali occorrenze, non sembra - si legge nelle motivazioni - consentito attribuire a detti giustificativi alcuna valenza probatoria in funzione dell'accertamento della finalità eventualmente privatistica perseguita dal medesimo».

Per il magistrato, inoltre «non sembra consentito desumere, da consimili dichiarazioni giustificative, l'evidenza di una spesa compiuta per fini non istituzionali, trattandosi, per l'appunto, di dichiarazioni approssimative e intempestive, e dunque connotate da inevitabili errori, imprecisioni e/o discrasie»


 
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