Si tratta del cosiddetto whistleblowing. Il testo ha due soli articoli e prevede che il dipendente, pubblico o privato, che segnala all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria condotte illecite, di cui è venuto a conoscenza grazie al proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa che potrebbe avere effetti negativi.
Inoltre non hanno nessun valore eventuali atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Mentre spetta al datore di lavoro dimostrare che le misure discriminatorie sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA