Regolamento del Senato, una riforma di efficienza

di Cesare Mirabelli
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Lunedì 5 Febbraio 2018, 00:00
Non ha attirato grande attenzione la “Riforma organica del Regolamento del Senato”, pubblicata nei giorni scorsi nella Gazzetta Ufficiale. Eppure risponde all’insistente richiamo, tanto generico e diffuso da diventare una clausola di stile, alla necessità di attuare riforme che migliorino il funzionamento delle istituzioni, e che costituiscono il presupposto dello stesso sviluppo economico. La scarsa attenzione che questa riforma ha avuto nell’opinione pubblica in parte è dovuta al carattere molto tecnico della materia trattata, in parte all’assenza del clamore polemico che di solito richiama l’attenzione. Il cono d’ombra sulla riforma non ne sminuisce l’importanza, che riguarda sia il metodo seguito sia il contenuto delle innovazioni apportate alla disciplina del funzionamento, della organizzazione e dei lavori del Senato. 

La riforma si deve all’iniziativa della Giunta per il regolamento ed è stata approvata dalla Assemblea, al termine della legislatura, con un consenso larghissimo, manifestato anche nelle votazioni a scrutinio segreto, e che va ben oltre la maggioranza assoluta dei componenti, richiesta dalla costituzione per l’adozione dei regolamenti parlamentari. Non si è trattato di un inciucio, come di solito viene qualificata con colorita espressione la convergenza di forze politiche contrapposte, ma di condivisione delle regole che riguardano il funzionamento delle istituzioni e devono essere comuni. È questo un metodo che porta a risultati positivi, per realizzare le riforme istituzionali che riguardano tanto le forze politiche di maggioranza quanto quelle di opposizione. Questo è stato possibile perché la Giunta per il regolamento ha costituito nel suo seno un Comitato ristretto, per elaborare una proposta che raccogliesse gli aspetti sui quali si poteva ottenere un consenso unanime, accantonando gli argomenti divisivi o da approfondire. 

Nei contenuti le innovazioni più rilevanti riguardano sia i Gruppi parlamentari, sia la funzionalità nell’organizzazione e l’andamento dei lavori. Sotto il primo aspetto si pone argine alla desolante esperienza del trasformismo, della frammentazione dei gruppi e della loro costituzione opportunistica mediante scissioni e nuove aggregazioni. La disciplina introdotta richiede che vi sia corrispondenza tra Gruppo parlamentare e forza politica o raggruppamento che si è presentato con lo stesso contrassegno alle elezioni. Nel corso della legislatura si possono costituire nuovi gruppi solo mediante l’unione di gruppi già costituiti. Ne risulta sottolineata la permanente corrispondenza tra gruppo parlamentare e partito o movimento politico che ha raccolto i voti. Non è escluso, ma viene disincentivato il passaggio del singolo senatore ad altro gruppo parlamentare già costituito, stabilendo per esso la decadenza da cariche eventualmente rivestite nel Consiglio di presidenza. 

Gli aspetti funzionali riguardano la valorizzazione del lavoro delle Commissioni, alle quali i disegni di legge sono di regola assegnati per deliberare direttamente o per redigere il testo della proposta da portare in assemblea, e la fissazione di termini per da conclusione dell’esame degli altri disegni di legge assegnati alle Commissioni in sede referente. Si tende, inoltre, ad assicurare la speditezza dei lavori in Assemblea, limitando l’incidenza di pratiche ostruzionistiche, il ricorso al voto segreto, la durata degli interventi nelle discussioni. Una modifica significativa riguarda il computo della maggioranza nelle deliberazioni, che adegua la disciplina del Senato a quella della Camera. Per calcolare la maggioranza necessaria per ogni deliberazione non si terrà più conto degli astenuti, il cui voto era in precedenza considerato come contrario alla proposta messa in votazione. 
Una singolare sottolineatura merita la soppressione degli articoli del regolamento che disciplinavano la richiesta di parere, per nulla praticata, al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) su disegni di legge in materia di politica economica, finanziaria o sociale. Questo organo, salvato dalla soppressione che prevedeva la grande riforma costituzionale bocciata dal referendum popolare, vede ora implicitamente ridimensionata la considerazione che di esso ha il Senato. 

Nella riforma del regolamento si poteva fare di più e meglio ? Certamente, ma poteva anche accadere che non se ne facesse nulla. Altri rimedi possono essere congegnati per sterilizzare più efficacemente gli opportunistici cambi di casacca politica. Inoltre temi che potrebbero trovare opportuna disciplina nei regolamenti parlamentari, riguardano tempi certi richiesti dal Governo per deliberare su proprie iniziative legislative, procedure semplificate e rapide per l’esame dei disegni di legge approvati dall’altro ramo del Parlamento, valorizzazione delle iniziative legislative popolari. 
È comunque da apprezzare che il Senato, a conclusione dei suoi lavori, abbia dotato la prossima legislatura di un regolamento che ne migliora il funzionamento. Tuttavia l’agenda delle riforme rimane aperta per la scrittura di nuovi capitoli. 
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