Riforme, il primo Senato delle autonomie durerà sei mesi. Abbattuta soglia 40 anni

Maria Elena Boschi
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Venerdì 11 Aprile 2014, 15:50 - Ultimo aggiornamento: 16:46
Il primo Senato delle Autonomie sar transitorio e durer sei mesi, il tempo di approvare la legge organica sulle modalit con cui i Consigli regionali devono eleggere i loro rappresentanti. Lo prevedono le disposizioni transitorie dell'articolo 33 del ddl del governo che riforma l'architettura costituzionale italiana, il cui testo è da oggi visibile sul sito web del Senato.



Il ddl del governo stabilisce che il Senato delle Autonomie debba essere composto da 61 rappresentanti dei Consigli regionali (al presidente della Giunta spetta di diritto) e 61 sindaci (i primi cittadini dei capoluoghi di Regione hanno diritto). «La durata del mandato dei senatori - afferma il testo del governo - coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti».



Il ddl stabilisce pure che «la legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale». In attesa dell'approvazione della legge, l'elezione del primo Senato delle Autonomie avviene secondo le norme transitorie previste dal ddl del governo.



Entro 10 giorni dalla data di elezione della Camera il presidente della Repubblica adotta un decreto presidenziale con cui nomina senatori i Presidenti delle giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci dei capoluoghi di regione e di provincia autonoma. Entro tre giorni dalle elezioni della Camera ciascun consiglio regionale è convocato per eleggere i due senatori. Le candidature sono individuali - afferma il ddl - e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto. Stessa modalità per l'elezione dei due senatori che spettano ai sindaci di ciascuna Regione.



Le stesse norme transitorie specificano che la legge organica sull'elezione dei senatori dovrà essere approvata entro sei mesi dalla data di elezione della Camera. A quel punto possono svolgersi le nuove elezioni in ciascuna Regione per eleggere i nuovi senatori. Il Senato delle Autonomie, a regime, non avrà scadenza e i senatori rimarranno i carica finchè essi stessi saranno in carica in qualità di Amministratori locali.



Gli attuali senatori a vita di nomina presidenziale «permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie», prevede poi il ddl del governo. Sono quattro i senatori a vita di nomina presidenziale: Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano e Carlo Rubbia, a cui si aggiunge l'ex presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi.



Il presidente della Repubblica potrà poi nominare 21 senatori. Così come è scritta la norma che attribuisce il potere di nominare 21 senatori è però, secondo la scheda di lettura preparata dagli uffici del Senato che accompagna il testo, ambigua e può essere interpretata in due modi differenti, come d'altra parte è ambigua l'attuale norma sui senatori a vita.



La scheda di lettura spiega la norma del ddl del governo, il quale prevede che il Presidente della Repubblica «può nominare» 21 senatori tra cittadini che abbiano «illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario», cioè gli stessi requisiti oggi richiesti per i senatori a vita; i 21 però rimangono in carica solo sette anni. «La nomina presidenziale di 21 senatori - osserva la scheda di lettura - è configurata come una facoltà, non un obbligo. Sarebbero dunque (fino a) 21 senatori "eventuali". La formulazione della disposizione - sottolineano gli uffici del Senato - parrebbe riproporre, come da sciogliere nella prassi, il nodo interpretativo che già si è posto per i senatori a vita, cioè se sia, questo dei 21 senatori di nomina presidenziale, un "numero chiuso" (cioè la massimo 21 senatori a vita) o se ciascun presidente della Repubblica possa nominare 21 senatori (e dunque allargando potenzialmente di molto il numero dei componenti del Senato delle autonomia)».