«Oggi - spiega Donata Lenzi, deputata PD e prima firmataria della legge - ci aspettiamo una montagna di interventi di ostruzionismo, che potrebbero impegnare l'intera giornata. Se così fosse, bisognerà valutare se far slittare l'esame del provvedimento». Infatti, chiarisce, «è previsto che se l'esame di un provvedimento slitta al mese successivo rispetto a quello previsto, si abbiano tempi contingentati per l'esame degli emendamenti e non tempi illimitati». Se si arrivasse ai tempi contingentati, secondo Lenzi, «il ddl potrebbe essere approvato e passare all'esame del Senato in tempi utili perchè la legge sul Biotestamento possa essere approvata entro questa Legislatura».
Tanti però restano i punti di rottura tra le parti politiche su un testo che, in 5 articoli, regolamenta le delicate decisioni sul fine-vita. A dividere è, su tutto, uno dei principi cuore della legge, ovvero la possibilità per ogni persona maggiorenne di esprimere attraverso le Dat, e in previsione di una eventuale futura condizione di incapacità, «il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali». Altro punto che divide è poi la 'vincolatività' per il medico, che «è tenuto a rispettare la volontà del paziente di rifiutare il trattamento sanitario», a meno che «non sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione delle Dat capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita». Il medico è dunque tenuto a rispettare la volontà del paziente e «in conseguenza di ciò - si afferma - è esente da responsabilità civile o penale».
Il ddl stabilisce inoltre precisamente le modalità di espressione della propria volontà: «Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi (...). Con le medesime forme sono rinnovabili e modificabili». Le DAT sono comunque «revocabili in ogni momento», ed in caso di emergenza o di urgenza, precisa il provvedimento, «la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni».
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