Per il giudice, infatti, si trattava di atti osceni e non di violenza sessuale, perché non c'era stato contatto fisico nonostante, alla fine dell'atto di autoerotismo, l'uomo avesse sporcato gli abiti della ragazza. Per il Riesame, invece, «è pacifico che il contatto fisico tra il soggetto-agente e la vittima non è un requisito necessario ai fini dell'integrazione del reato di violenza sessuale. Poiché questo sussiste ugualmente quando l'autore della condotta trova comunque soddisfacimento sessuale».
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