Una procedura, secondo il Garante, in evidente contrasto con le «Linee guida del Garante per posta elettronica e Internet» e con le disposizioni a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonchè con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro. Pur spettando, infatti, al datore di lavoro definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, è necessario comunque che queste rispettino la libertà e la dignità dei lavoratori, nonchè i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy. Principi da tenere ben presenti, in considerazione del fatto che l'esercizio del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a terzi.
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