Il Consiglio di Stato ha rilevato che «solo il Consiglio dei Ministri, e non anche il Prefetto, può esaminare la legittimità degli atti emessi dai Sindaci quali ufficiali di stato civile e disporne l'annullamento, se essi risultano illegittimi». La Terza Sezione, «per ragioni di carattere processuale, non si è invece occupata della questione sostanziale» se i «Sindaci possano o meno disporre la trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni contratti all'estero da persone dello stesso sesso».
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