Gratta e vinci, caso rimborsi: «Clienti informati sui rischi»

Gratta e vinci, caso rimborsi: «Clienti informati sui rischi»
di Carlotta Scozzari
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Venerdì 7 Ottobre 2016, 00:00 - Ultimo aggiornamento: 9 Ottobre, 20:15
«L’amministrazione, che è in prima linea nell’imporre la massima tutela dei soggetti vulnerabili nell’ambito del circuito legale, contrasterà con tutti i mezzi a sua disposizione i comportamenti opportunistici che quella tutela tendono a strumentalizzare». È il commento dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli dopo la sentenza di martedì di un giudice di pace a seguito della quale la società Lottomatica è stata condannata a rimborsare per un certo numero di biglietti della lotteria Gratta e vinci risultati perdenti un ventinovenne di Vallo della Lucania (Salerno). E questo perché, a detta dello stesso giudice di pace, i tagliandi acquistati non riportavano, come previsto dal decreto Balduzzi, le probabilità di vincita né le avvertenze sul rischio della dipendenza dal gioco. In altri casi analoghi risulta che i giudici abbiano respinto i ricorsi, ma è evidente che la sentenza possa virtualmente aprire la strada a una montagna di richieste di rimborsi.

LE PRECISAZIONI 
Ecco perché, garantendo comunque la tutela dei soggetti più deboli, l’amministrazione tiene a precisare alcuni punti. In primo luogo, come si legge in un comunicato stampa dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, «il fatto di poter raccogliere in un certo arco di tempo un notevole numero di tagliandi perdenti è alla portata di tutti. Basta giocare molto, accantonare i biglietti perdenti e riscuotere quelli vincenti, come ci risulta essere successo in alcuni casi». In altri termini, sembra effettivamente sia successo che, da una parte, si chiedeva il rimborso per i tagliandi perdenti e, dall’altra, si incassavano i soldi di quelli vincenti. Oppure, nota l’Agenzia nel medesimo comunicato, «i biglietti si possono raccogliere per strada o reperire con ancora maggiore facilità nei cestini in prossimità dei punti vendita, poiché il comportamento normale dei giocatori è quello di disfarsene e non di accantonarli in vista di possibili futuri contenziosi».

Dopodiché le precisazioni dell’Agenzia si spostano sul piano delle avvertenze obbligatorie: «Le informazioni sulle probabilità di vincita sono sempre state consultabili sulla base di quanto previsto dalle normative di riferimento, tenuto conto anche delle dimensioni dei tagliandi e dei diversi tipi di informazioni e avvertenze che gli stessi sono obbligati a riportare (non solo quelle sulle probabilità ma anche quelle di natura sanitaria e preventiva)». 
E ancora: «Le informazioni sono da anni accessibili presso tutti i punti vendita, obbligati a tenere a disposizione dei giocatori tutti i regolamenti dei giochi commercializzati. Da tempo, sono inoltre dettagliatamente disponibili sui siti dell’Amministrazione dei Monopoli e del concessionario (Lottomatica), cui i tagliandi Gratta e vinci rinviano, secondo le disposizioni della legge Balduzzi». Il comunicato sottolinea poi che da circa un anno, «per agevolarne la consultazione, sia pure in forma sintetica per ragioni di spazio, le stesse informazioni vengono riportate anche direttamente sui tagliandi». A quanto risulta, i tagliandi emessi dopo il decreto Balduzzi riportano tutte le informazioni obbligatorie per legge. Insomma, l’impressione è che l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, avendo sempre utilizzato in passato almeno uno dei due canali di comunicazione (tagliando o sito internet) reputi ingiusta la sentenza sui rimborsi.

 
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