Non c'è pace per Fedez, che ha perso la sua battaglia legale contro il Codacons. Il rapper - fa sapere l'Associazione dei consumatori in una nota - aveva querelato il Codacons per diffamazione dopo essere stato accusato di «pubblicità occulta» e «omofobia»: il Tribunale di Roma ha respinto le richieste di Fedez, disponendo l'archiviazione della querela «per insussistenza del fatto e per quella dell'elemento soggettivo».
Fedez perde la causa contro il Codacons
La vicenda nasce nel 2021, quando il Codacons denunciò un presunto caso di pubblicità occulta da parte del rapper in favore di un noto marchio sportivo durante il concertone del primo maggio a Roma, e rese noti alcuni «testi omofobi» del rapper in concomitanza con la campagna di Fedez sul ddl Zan. La denuncia spinse il marito di Chiara Ferragni a querelare il Codacons per diffamazione.
Querela per diffamazione archiviata
«Oggi il Gip del Tribunale di Roma, dottoressa Anna Maria Gavoni, con una importantissima ordinanza non solo rigetta le richieste del rapper, ma boccia Fedez su tutta la linea, confermando in pieno la legittimità delle denunce del Codacons», spiega l'associazione.
«Quanto alla posizione sulla omofobia: la insussistenza di elementi della falsità delle dichiarazioni si ricava dalla canzone "Tutto il contrario" il cui testo contiene il seguente periodo "Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti. Si era presentato in modo strano con Cristicchi. Ciao, sono Tiziano, non è che me lo ficchì […]". Ritiene il Gip che l'espressione utilizzata e contestata dall'indagato non possa essere semplicemente estrapolata da una vicenda assai più ampia, in particolare la vicenda relativa alla "pubblicità", occulta o palese, sulla quale l'opinione pubblica e l'indagato quale rappresentante legale del Codacons ha posto l'attenzione. In tale contesto, dunque, ritiene il Gip che, dovendosi assicurare su di un tema di pregnante ed incontestabile interesse pubblico, il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l'offesa alla reputazione personale dell'opponente non abbia raggiunto un certo livello di gravità e non sia stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale e professionale della stessa. Pertanto l'ipotesi accusatoria non trova fondamento per insussistenza del fatto e per quella dell'elemento soggettivo, con conseguente archiviazione del procedimento penale».