L’ANCI
Nel testo trasmesso al Consiglio di Stato c’è la modalità di richiesta da parte della coppia (art.1), i 15 giorni per le verifiche da parte del comune (art.2), la costituzione dell’unione, attraverso la cerimonia pubblica alla presenza di due testimoni e la lettura degli articoli di legge, e poi la registrazione nel registro provvisorio delle unioni civili con la scelta del regime patrimoniale scelto (art.3). All’articolo 4 c’è la scelta del cognome comune, che diversamente dal matrimonio civile, in questo caso è deciso dalla coppia. AlL’articolo 5 è data la possibilità alle coppie regolarmente sposate nelle quali un componente ha cambiato sesso di poter “rettificare” la situazione e confermare, se lo desiderano, di non voler “sciogliere il matrimonio o cessarne gli effetti civili”. Lo scioglimento dell’unione civile (art.6) su accordo delle parti viene registrata o a seguito della convenzione di negoziazione assistita, viene trascritto nel registro provvisorio delle unioni civili. Sulla carta d’identità e negli altri documenti (art. 7) verrà segnalata la costituzione dell’unione con la formula “unito civilmente” o “unita civilmente”. E poi, viene regolamentata la trascrizione matrimoni celebrati all’estero (art.8) e obbligati gli amministratori comunali a creare il registro (art.9), il tutto, come recita l’ultimo articolo, “senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
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