Cartelle Equitalia, 300 mila richieste di rottamazione

Cartelle Equitalia, 300 mila richieste di rottamazione
di Michele Di Branco
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Domenica 26 Febbraio 2017, 00:01 - Ultimo aggiornamento: 27 Febbraio, 10:56
Rottamazione a gonfie vele. Equitalia prepara la fusione con l’Agenzia delle Entrate, prevista per il 1 luglio 2017 nel quadro di un’operazione che cambierà dopo 11 anni il sistema della riscossione dei tributi. Ma intanto la società, che nel 2016 ha raggiunto l’incasso record di 8,7 miliardi, registra una forte accelerazione di domande da parte di contribuenti che vogliono aderire alla definizione agevolata delle tasse non pagate. A fine febbraio sono quasi 300 mila le istanze registrate e l’aumento crescente dei flussi fa ritenere che entro il 31 marzo (data nella quale si chiuderà la finestra) il bilancio sarà molto più robusto. «Nei prossimi giorni – promette a tal proposito l’ad di Equitalia Ernesto Maria Ruffini – metteremo in campo nuovi strumenti per venire incontro alla eccezionale richiesta di servizi anche per limitare i disagi ai contribuenti».

LE CITTÀ
I numeri dicono che è Roma (32 mila domande) la città più attiva sul fronte delle domande inoltrate ad Equitalia e che 10 centri totalizzano circa un terzo di tutte le richieste raccolte a livello nazionale. Dalla rottamazione il governo si attende un gettito di 4 miliardi di euro, un obiettivo ambizioso ma a portata di mano considerando che con la definizione agevolata è possibile mettersi in regola su tutte le cartelle esattoriali affidate ad Equitalia tra il 2000 e il 2016. Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito (in pratica tutte le tasse arretrate relative agli ultimi 16 anni più gli interessi legali) senza però corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Un bello sconto che, in termini concreti, può significare una riduzione fino al 40% rispetto a quanto dovuto. Occorre però ricordare che non rientrano tra le posizioni sanabili quelle relative a somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e Iva riscossa all’importazione.

LA RATEIZZAZIONE
I contribuenti che hanno un contenzioso con Equitalia possono aderire all’operazione dichiarando espressamente di rinunciare a pretese future relative a cartelle e avvisi interessati dalla definizione agevolata. È possibile aderire anche se gli importi sono inseriti in un piano di rateizzazione in corso, come accade per oltre il 50% dei contribuenti. In questo caso il contribuente deve pagare, relativamente ai piani di dilazione al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Per chi aderisce alla definizione restano invece sospese, fino al termine per il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, le scadenze delle rate del 2017 di tutti i vecchi piani di dilazione già accordati da Equitalia. Entro il 31 maggio Equitalia comunicherà al contribuente, con una lettera, l’ammontare complessivo della somma dovuta e la scadenza delle rate, inviando i relativi bollettini di pagamento. 

Si può pagare con i bollettini Rav precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da una rata fino a un massimo di cinque), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017. In caso di pagamento in cinque rate le scadenze sono le seguenti: prima rata a luglio 2017 (24% del dovuto); seconda rata a settembre 2017 (23%); terza rata a novembre 2017 (23%); quarta rata ad aprile 2018 (15%); quinta rata a settembre 2018 (15%). Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge e Equitalia riprenderà le attività di riscossione. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque trattenuti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. Se prima della dichiarazione di adesione era attivo un piano di dilazione, in caso di mancato pagamento della prima rata dovuta per la definizione, si conserva la possibilità di riprendere il versamento dilazionato, fermo restando la perdita dei benefici della definizione agevolata, ed è possibile riprendere i versamenti sulla base del vecchio piano di dilazione, a condizione che, prima della presentazione della dichiarazione di adesione, non vi sia stata decadenza della dilazione.

 
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