Cassazione: La ex moglie convive? Niente assegno dal marito

Cassazione: La ex moglie convive? Niente assegno dal marito
di Marco Cusumano
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Venerdì 30 Settembre 2016, 09:36 - Ultimo aggiornamento: 09:39
Dopo il divorzio inizia una nuova convivenza che poi fallisce? L'assegno divorzile non è più un diritto. Lo ha deciso la Corte di Cassazione respingendo il ricorso di una moglie di Latina, divorziata dal 2011, che dall'ex marito voleva il mantenimento a vita dopo il fallimento della successiva convivenza, nella quale aveva coinvolto anche il figlio avuto durante il matrimonio.

Il diritto all'assegno, secondo i giudici, non può riemergere nel caso in cui, dopo un consistente lasso di tempo, la convivenza non abbia buon fine e si sciolga come il precedente matrimonio. La sentenza 19345 della Cassazione è stata depositata ieri dalla Sesta sezione civile. Secondo la Suprema Corte «l'instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno il presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, cosicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso».
Una conferma che rafforza quanto già sostenuto dai giudici con la sentenza 6855 del 2015 e 2466 del 2016. La Cassazione spiega che «la formazione di una famiglia di fatto, tutelata dall'art. 2 della Costituzione come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo, è espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio del rapporto e, quindi, esclude ogni residua forma di solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale deve considerarsi definitivamente esonerato dall'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile».

Una vittoria per Sergio D.P. a cui i giudici hanno dato ragione, bocciando le pretese della ex moglie, Rita P., liberando così l'uomo da un'incombenza che sparisce nel momento in cui la ex intraprende una convivenza di lungo corso. Un no che arriva a conferma della decisione della Corte di Appello di Roma del 2013. In quel caso i giudici avevano attribuito alla «prolungata convivenza» della donna e del figlio con il nuovo compagno «il carattere di una nuova famiglia di fatto».