Atto di nascita del figlio di due papà, i giudici di Milano: «No alla trascrizione, è maternità surrogata»

Atto di nascita del figlio di due papà, i giudici di Milano: «No alla trascrizione, è maternità surrogata»
di Claudia Guasco
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Venerdì 23 Giugno 2023, 14:00

Annullato dal Tribunale di Milano l’atto di nascita del figlio di una coppia di uomini nato con la maternità surrogata e riportante l’indicazione sia del genitore biologico, sia del genitore intenzionale. Si tratta di una delle quattro impugnazioni della Procura sulle quali si è espresso il Tribunale. Nello specifico riguarda un minore nato all’estero da due cittadini italiani, una coppia omogenitoriale, con gestazione per altri (maternità surrogata). Negli altri tre casi, ritenuti non ammissibili, riguardanti i figli di coppie di donne nati all’estero con procreazione assistita, il Tribunale ha stabilito invece che per chiedere l'annullamento della trascrizione dei riconoscimenti dei bambini sia necessario un altro «procedimento» di «rimozione dello stato di figlio».

La Cassazione

In tutti i procedimenti è intervenuto il ministero dell’Interno, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, che ha aderito al ricorso del pm. Esprimendosi sull’annullamento della trascrizione dell’atto di nascita della coppia omogenitoriali che ha fatto ricorso alla maternità surrogata, il Tirbunale - modificando il proprio precedente orientamento - «ha ritenuto di aderire e fare propri i principi dettati dalla recente sentenza della Cassazione, ritenendo che la tutela del minore nato da maternità surrogata possa oggi essere riconosciuta nella sua pienezza attraverso lo strumento dell’adozione in casi particolari». Il Tirbunale, come spiegano il presidente facente funzione Fabio Roia e il presidente dell'ottava sezione civile Giovanni Battista Rollero, ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore intenzionale «perché avvenuta in violazione della normativa vigente che, vitando il ricorso alla maternità surrogata, vieta altresì la trascrizione dell’atto di nascita nella parte in cui riporta quale genitore anche quello d’intenzione e affermando che il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore d’intenzione non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla sua crescita, educazione e istruzione potrà essere riconosciuto con il procedimento all’adozione in casi particolari».

Che, come oggi riformato, «è in grado di garantire al minore pieno riconoscimento dello status di figlio e dei relativi diritti e al genitore d’intenzione pienezza della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale».

Rimozione

Quanto alle tre coppie di donne che hanno fatto ricorso alla procreazione assistita all’estero, il Tribunale ha ritenuto «inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello Stato Civile utilizzato dalla Procura della Repubblica per chiedere l'annullamento della trascrizione dell'atto di riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale». Per il Collegio è infatti indispensabile l'istaurazione «di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio». L'ufficiale dello Stato Civile «può, infatti, rifiutare di accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma una volta che la dichiarazione sia stata accettata, anche se per compiacenza, per errore o in violazione di legge, e sia stata annotata in calce all'atto di nascita del minore, il riconoscimento effettuato non potrà essere contestato e quindi rimosso attraverso una rettificazione, ma sarà necessario ricorrere al modello di tutela che il nostro ordinamento prevede per rimozione dello status di figlio (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disconoscimento di paternità, contestazione di stato)». Ovvero «un procedimento svolto secondo le forme e con la pienezza di garanzie del procedimento contenzioso di cognizione e con la specifica garanzia della nomina di un curatore speciale del minore onde tutelare il relativo interesse nell'ambito della procedura». Per l’avvocato Michele Giarratano, legale di una delle coppie, «il Tirbunale di Milano conferma quello che giuristi esperti in queste tematiche sostenevano già da tempo: la genitorialità di un minore, in base ai principi del nostro ordinamento, non si può concellare con un colpo di spugna, ma serve un’azione di Stato che ha modalità e termini molto stringenti».

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