Assicurazioni e pensione integrativa, come scaricarle dal 730

Assicurazioni e pensione integrativa, come scaricarle dal 730
di Carlo Giuro
4 Minuti di Lettura
Mercoledì 15 Aprile 2009, 19:47
ROMA (15 aprile) - Sta per aprirsi, puntuale come ogni anno, la stagione delle tasse. Prima tappa, il modello 730 . Quali sono le “voci” assicurative e previdenziali che danno diritto a benefici fiscali e in quali riquadri inserirle? I possibili benefici sono due: la deducibilità e la detraibilità. Qual è la differenza ? Un onere deducibile riduce il reddito imponibile, vale a dire la base di calcolo dell’imposta (il risparmio è quindi direttamente proporzionale all’aliquota fiscale propria del contribuente); la detrazione riduce invece la imposta già calcolata. Due informazioni vanno sempre tenute presenti:



1) le spese devono essere state sostenute nel 2008;

2) è possibile usufruire dei benefici fiscali anche quando l’onere è sostenuto per i familiari a carico.



Le detrazioni: assicurazioni vita ante 2000, assicurazioni rischio morte, infortuni, long term care: sia le detrazioni che le deduzioni vanno inserite nel Quadro E- Oneri e Spese, del 730. Partendo dalle detrazioni, nella sezione I, nel rigo E12 vanno indicati i versamenti per premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni riferiti ai contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000, anche se versati all’estero o a compagnie estere. La condizione è che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Vanno poi inseriti anche, per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest’ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. L’importo da indicare nel rigo E12 non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.



Le deduzioni: la previdenza integrativa.
Nella sezione II del Quadro E vanno inseriti invece gli oneri deducibili. Nel rigo E22 vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d’appartenenza. In questa voce devono ricomprendersi anche i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Ssn versati nel 2008 con il premio della Rc auto e l’assicurazione obbligatoria Inail riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe), i contributi versati al cosiddetto “fondo casalinghe” presso l’Inps, i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita).



Nei righi da E28 a E32 vanno inseriti i contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione, situazione che si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi relativi ad altre forme di previdenza integrativa, il contribuente sia in possesso di un Cud 2009 o di un Cud 2008 in cui non sia certificato alcun importo al punto 39 del Cud 2009 o al punto 39 del Cud 2008. I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.



Il rigo E28 è riservato all’indicazione dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali (riportati nei punti 45 e 46 del Cud) sia se relative a strumenti individuali come fondi pensione aperti e piani individuali di previdenza (forme assicurative previdenziali). Nel caso dei dipendenti pubblici il rigo va compilato solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico, sottoscritti cioè in forma individuale(per esporre invece i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati, al momento il solo Espero per il comparti scuola, deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni).



Il rigo E29 è invece riservato ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ovvero ai quei soggetti cha a tale data non risultano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Anche tali soggetti possono dedurre i contributi versati entro il limite di 5.164,57 euro, ma se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore al limite predetto, possono godere di un maggior limite di deducibilità. In cosa consiste ? A partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad euro 2.582,29. Come si legge sulla Guida fiscale disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, l’importo massimo annuale complessivamente deducibile (a partire dal 6° anno successivo a quello di iscrizione) sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.



Il rigo E30 è riservato all’indicazione dei contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario per i quali non è previsto alcun limite di deducibilità.



Nel rigo E31 vanno invece indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta.



Il rigo E32 è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (al momento il solo Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di Tfr destinata ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei limiti vigenti precedentemente alla riforma entrata in vigore nel 2007. Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare come visto il rigo E28 .