Roma, maxi multa all'Atac da Antitrust: Tar conferma sanzione

Roma, maxi multa all'Atac da Antitrust: Tar conferma sanzione
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Martedì 30 Gennaio 2018, 14:32 - Ultimo aggiornamento: 31 Gennaio, 08:35
La condotta dell'Atac «legittimamente è stata ritenuta scorretta, in quanto contraria ai canoni di diligenza richiesti, nonché ingannevole» e la tesi dell'Autorità in merito all'ingannevolezza della pratica è «logica e adeguatamente argomentata». Così il Tar del Lazio nella sentenza che respinge un ricorso dell'azienda di trasporti romana per contestare la maxi sanzione da 3,6 mln di euro inflittale dall'Antitrust nel luglio 2017 per una pratica commerciale, ritenuta scorretta, su corse cancellate e mancata informazione ai consumatori.

La pratica commerciale sanzionata consisteva «nel frequente e sistematico mancato rispetto dell'orario diffuso presso le stazioni e attraverso il sito Internet» nonché nella «mancata diffusione preventiva di informazioni riguardo all'impossibilità di effettuare determinate corse». È stato proposto un ricorso al Tar volto da un lato a contestare la competenza e la potestà istruttoria e sanzionatoria dell'Autorità, e dall'altro ad escludere che la condotta sanzionata fosse una pratica commerciale scorretta.

Per il Tar «non vi è dubbio - si legge nella sentenza - che la carenza sistematica di corse nonché la mancata, tempestiva, informativa alla stessa utenza, in ordine alla probabilità che alcuni treni sarebbero stati soppressi, risultano idonee a fondare l'intervento di Agcm». Premettendo poi che nel settore dei trasporti «la tutela dei consumatori-utenti costituisce un obiettivo di preminente rilievo», i giudici amministrativi hanno ritenuto che «condivisibilmente Agcm, nel provvedimento sanzionatorio, ha osservato che 'la soppressione delle corse, indipendentemente dalla successiva rimodulazione delle stesse, ha sostanzialmente vanificato la valenza informativa dell'orario diffuso, dal momento che esso non ha molto spesso trovato corrispondenza con la reale consistenza del servizio di trasporto ferroviario effettivamente offerto da Atac in tutto il periodo oggetto di osservazione».

Infine «la carenza di diligenza di Atac, nel non rendere in tempo utile edotto il consumatore finale del servizio di trasporto reso onde garantire allo stesso la possibilità di decidere di avvalersi di un sistema di trasporto alternativo e diverso da quello fornito dalla stessa Società, deve ritenersi rilevante ai fini sanzionatori»; e «il provvedimento sanzionatorio contiene una sufficiente e congrua motivazione a suffragio della determinazione della sanzione».
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