Agricoltura, arriva la legge sui prodotti "bio": saranno attività di interesse nazionale

Agricoltura, arriva la legge sui prodotti "bio": saranno attività di interesse nazionale
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Mercoledì 3 Maggio 2017, 12:24 - Ultimo aggiornamento: 5 Maggio, 08:10
La produzione agricola biologica sarà «attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto attività economica basata, tra l'altro, sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla riduzione delle emissioni inquinanti». Lo prevede il testo sullo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico approvato alla Camera e che ora passa al Senato.

Varie le innovazioni introdotte. Si parte dalla equiparazione del metodo di agricoltura biodinamica al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti tutti i requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico. Verrà poi costituito un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, volto anche alla promozione dei prodotti biologici, e l'organizzazione di un «Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica». E nascerà un «Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica», con una riserva del 30% alla ricerca, alimentato dal 2% del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari.

Anche nell'ambito della filiera biologica potranno essere costituiti «contratti di rete», e viene prevista la promozione di specifici percorsi formativi e di ricerca in campo biologico.
Ci saranno provvidenze per la promozione della formazione professionale nel settore, e nasceranno i cosiddetti «distretti biologici», ovvero i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o conmetodologie culturali locali. Viene infine previsto che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione nei luoghi dove tale varietà si sono sviluppate hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro evolute ed adattate nell'ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.
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