Conflitto d'interessi, ok della Camera: la legge vale anche per le Authority

Conflitto d'interessi, ok della Camera: la legge vale anche per le Authority
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Giovedì 25 Febbraio 2016, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 26 Febbraio, 14:54
Incompatibilità, obbligo di astensione, blind trust. Questi gli strumenti previsti per la soluzione del conflitto di interessi, inseriti nella legge approvata dalla Camera e che ora passa all'esame del Senato, destinata a sostituire la legge Frattini.

A CHI SI APPLICA LA LEGGE - Destinatari delle norme sono presidente del Consiglio, vicepresidenti, ministri, viceministri, sottosegretari, commissari straordinari di governo, membri delle Authority e degli organi di vertice della Banca d'Italia, presidenti delle Regioni e delle Province autonome e componenti delle rispettive Giunte, parlamentari italiani e consiglieri regionali.

INCOMPATIBILITÀ - I titolari delle cariche di governo non possono contemporaneamente ricoprire altri uffici pubblici, ad eccezione di quello di parlamentare; qualunque impiego pubblico o privato; esercitare attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuite, attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie; ricoprire qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominata, ovvero esercitare compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni, ad eccezione di quelle ricoperte in ragione della funzione di governo svolta.

L'incompatibilità relativa alle attività imprenditoriali può essere evitata attraverso l'adozione degli strumenti indicati per superare i conflitti di interessi, a partire dal blind trust. È prevista un'estensione dell'incompatibilità anche una volta cessati dall'incarico di governo. In particolare nell'anno successivo non è possibile svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso aziende private, aziende ed enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Antitrust, qualora accerti l'inesistenza di conflitti di interessi.

ASTENSIONE - Il titolare di una carica di governo nazionale è obbligato ad astenersi dall'esercizio delle sue funzioni quando può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso, del coniuge, del convivente o dei parenti entro il secondo grado, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, anche se non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento. BLIND TRUST - È il cuore della normativa e scatta in presenza di due grandi fattispecie. In primo luogo quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.

In secondo luogo, quando per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Sono considerate rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo.

Vengono inoltre considerati rilevanti anche gli accordi contrattuali e i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari. A questo punto le attività in questione debbono essere affidate, mediante la sottoscrizione di un contratto, ad una gestore, scelto tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare inserite in un apposito elenco. Il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione.

Il gestore opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, senza che il titolare della carica di governo possa chiedere o ricevere informazioni. Ogni novanta giorni ha diritto di conoscere, tramite l'Antitrust, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione. Qualora ritenga non soddisfacente il risultato complessivo, secondo quanto risulta dai resoconti periodici, può chiedere la sostituzione del gestore all'Antitrust. In ogni caso il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione.

OBBLIGO DI VENDITA - Qualora il blind trust o comunque altre misure non vengano ritenute idonee al superamento del conflitto di interessi, l'Antitrust può obbligare il titolare della carica di governo a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti.
L'alternativa sono le dimissioni.
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