Il decreto legge n. 201/2011 (convertito in Legge 214/2011) ha reso, ad oggi, strutturale la detrazione del 36% delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, vale a dire che a partire dal 1° gennaio 2012 il “bonus” si applica a regime, in quanto le nuove regole sono state inserite nel Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/86) e non hanno più scadenza (anche se un Provvedimento d’urgenza del Ministero dei Trasporti propone di ristabilire la detrazione del 36% a tempo, con scadenza a dicembre 2014). Il limite massimo delle spese ammesse al beneficio, per il momento, rimane fissato a 48.000 euro per unità immobiliare e la detrazione deve essere sempre ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Possono beneficiare della detrazione: i contribuenti che possiedono a titolo di proprietà, nuda proprietà o altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) l’immobile sul quale sono stati effettuati i lavori; i soci di cooperative divise e indivise; l’inquilino o il comodatario; i soci delle società semplici; gli imprenditori individuali, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce. Anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, ha diritto alla detrazione purché sostenga le spese e nelle fatture attestanti le spese sostenute compaia il suo nome. Gli eredi hanno la facoltà di beneficiare della detrazione per le rate non fruite dal defunto, ma il diritto permane solo se gli stessi continuano a detenere direttamente il bene. In caso di vendita dell’immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente all’acquirente, a meno che le parti non si accordino diversamente. ( E questo sarà possibile soltanto per gli atti stipulati a partire dal 17 settembre). Rientrano tra gli interventi agevolabili al 36%: i lavori di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e le opere di restauro e risanamento conservativo eseguiti su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze; la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune; la rimozione di barriere architettoniche, installazione di ascensori e strumenti comunque idonei a favorire la mobilità interna di disabili; i lavori (anche di manutenzione ordinaria) su tutte le parti comuni di edifici residenziali; gli interventi relativi alla cablatura degli immobili, le opere finalizzate al risparmio energetico, alla sicurezza contro le intrusioni, al contenimento dell’inquinamento acustico, all’adozione di misure antisismiche ad evitare gli infortuni domestici.
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