Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2011/149646 ha recepito quanto disposto dalla normativa nazionale, prendendo atto della soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara. Il medesimo provvedimento ha recepito anche l'obbligo di conservare a cura del contribuente, ed esibire in caso di controlli, la seguente documentazione: "le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo (come ad es. la Dia) per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, occorre una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori attestante che gli interventi, ai sensi della normativa edilizia vigente, non necessitano di alcun titolo abilitativo; la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti; le ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta; la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali (insieme alla tabella millesimale di ripartizione delle spese); la certificazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver rispettato tutti gli obblighi e di essere in possesso della documentazione originale (per i lavori su parti comuni condominiali); in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, la dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori; comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute; le ricevute dei bonifici di pagamento. Per i lavori di riqualificazione energetica, detraibili al 55%, per fruire della detrazione è necessario acquisire la certificazione energetica dell’edificio, qualora introdotta dalle regione o dall’ente locale, oppure, negli altri casi, un “attestato di qualificazione energetica”, predisposto da un professionista abilitato. Una copia deve essere inviata all’Enea, tramite il sito internet www.acs.enea.it, (insieme alla scheda informativa relativa agli interventi realizzati) entro i 90 giorni dalla fine dei lavori. Entrambi gli allegati devono essere redatti da tecnici abilitati. Il contribuente dovrà conservare, inoltre, le fatture e i bonifici comprovanti le spese e la ricevuta di trasmissione dei documenti inviati all’Enea.
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