Le detrazioni fiscali del 55%, prorogate di un altro anno, restano valide per il 2012. E il 2012 dovrebbe essere l’ultimo anno utile per il 55%. Dal prossimo anno infatti, salvo ripensamenti, l’unica detrazione a sopravvivere sarebbe quella del 36%, sia per gli interventi di risparmio energetico (la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, gli interventi sull’involucro, l’installazione dei pannelli termici, la sostituzione dei climatizzatori e degli scaldacqua a pompa di calore) che per gli interventi di ristrutturazione (lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, le opere di restauro e risanamento conservativo). La detrazione del 36% invece è stata resa permanente dal decreto salva-Italia. Questo significa che dal gennaio 2012 il 36% è entrato a “regime”, e se non intervengono ripensamenti da parte del Governo a cambiare l’attuale normativa, l’agevolazione non avrà una scadenza e, dunque, non dovrà essere più prorogata, come accadeva finora. Il nuovo testo è valido a partire dal prossimo anno. Per i lavori sostenuti nel 2011 – da riportare nella dichiarazione dei redditi da presentare a maggio 2012 – valgono invece le precedenti regole. La detrazione del 36% spetta anche per le spese sostenute per la ricostruzione o il ripristino di un immobile - anche non residenziale - danneggiato a seguito di “eventi calamitosi”, previa dichiarazione dello stato di emergenza. Inoltre, godono delle agevolazioni fiscali anche i familiari conviventi dei proprietari dell’immobile, a condizione però che abbiano la stessa residenza anagrafica fin dal momento di inizio dei lavori. Per familiari conviventi si intendono: coniuge e parenti entro il terzo grado (genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, cugini) e gli affini entro il secondo grado (suoceri, cognati, figli di primo matrimonio del coniuge). Non è necessario che la casa nella quale convivono “familiare” e intestatario dell’immobile sia l’abitazione principale per entrambi, è invece indispensabile per accedere al beneficio che le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente e che il suo nominativo compaia in fattura.
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