Ceccano, caso firme false elezioni: il Consiglio di stato respinge il ricorso del sindaco Caligiore

Il sindaco di Ceccano Roberto Caligiore
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Mercoledì 27 Luglio 2016, 00:49 - Ultimo aggiornamento: 08:23
Caso firme false per le sottoscrizioni delle liste elettorali alle ultime Comunali del 2015 a Ceccano: il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dal sindaco Roberto Caligiore contro la sentenza del Tar e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali, circa 3.000 euro.
Il sindaco, difeso in questo frangente dagli avvocati Valerio Tallini e Alberto Fantini, aveva chiesto ai giudici del secondo grado la riforma della sentenza con cui il Tar di Latina, lo scorso 23 ottobre, aveva dato 90 giorni agli attivisti del M5S della città dei Conti per formalizzare querela per falso al Tribunale civile, riservandosi la sospensione del giudizio all’esito del deposito da parte del ricorrenti della prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso.
Gli attivisti avevano promosso il ricorso chiedendo ai giudici del Tar di dichiarare nulla la proclamazione degli eletti a seguito delle elezioni del 2015 che portarono alla vittoria di Roberto Caligiore. Il ricorso, curato dall’avvocato Chiara Masi, si fondava sulla conclusione delle indagini preliminari da parte del Tribunale di Frosinone che accertava una serie di irregolarità nella raccolta firme di sottoscrizione di 19 liste con il coinvolgimento, nell'iter giudiziario, per falso ideologico aggravato, di cinque consiglieri provinciali. 
Una sentenza contro cui il sindaco aveva ritenuto di proporre ricorso al Consiglio di Stato: ricorso però respinto, come mostra la sentenza depositata nella giornata di ieri.  
Le motivazioni? In primis i giudici ritengono infondate molte delle eccezioni formali sollevate dal ricorrente, relative ad esempio alle modalità di notifica dell'atto di appello. Poi, nel merito, sulla sentenza si legge che "la prova di resistenza non è applicabile, non avendo acquisito ancora la prova decisiva circa il numero e la tipologia di falsità riscontrata. Peraltro, nel caso in esame, le violazioni interessano trasversalmente molte liste e le falsità emerse e denunciate attengono alle regole poste a presidio della legittimità, trasparenza e regolarità del procedimento elettorale, inficiando la sincerità e la libertà di voto, con particolare riguardo alle falsità ipotizzate a carico degli autenticatori delle liste elettorali. E’ stato pertanto correttamente e non irragionevolmente ritenuto dal giudice di prime cure di rimandare l’esame di tale eccezione all’esito della querela di falso, considerando che il tipo di violazioni denunciate non è al momento apprezzabile ai fini di inibire la proposizione della querela di falso, le cui risultante potranno fornire certezza in ordine alla sostanza di tale preliminare eccezione". "Pertanto, alla luce delle predette argomentazioni - conclude la sentenza - l’appello deve essere respinto in quanto infondato".
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